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Videosorveglianza sui luoghi di lavoro: l’accordo scritto con i dipendenti non basta

 

Il fatto: il Datore di Lavoro di un esercizio viene condannato dal Tribunale con l'accusa di aver contravvenuto all'art. 4 I. n. 300 del 1970 per aver installato un sistema di videosorveglianza nel proprio locale. Tale impianto risultava idoneo al controllo dell'attività dei dipendenti, ma non risultava essere stato instaurato nessun accordo con le sigle sindacali in merito all'installazione dello stesso.

La Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 1733/2020) chiarisce che non è sufficiente un accordo scritto con i dipendenti per installare un impianto di videosorveglianza sui luoghi di lavoro, ciò perché tale manovra non rispetta le condizioni di cui all’art. 4, I. n. 300 del 1970 in quanto un impianto di videosorveglianza, anche se installato ad es. per motivi di sicurezza sui luoghi di lavoro, si configura o può configurarsi come un sistema potenzialmente in grado di controllare a distanza l'attività dei lavoratori:

“La diseguaglianza di fatto, e quindi l'indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell'imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, rappresenta la ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile [...], potendo essere sostituita dall'autorizzazione della direzione territoriale del lavoro solo nel caso di mancato accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali, non già dal consenso dei singoli lavoratori, poiché, a conferma della sproporzione esistente tra le rispettive posizioni, basterebbe al datore di lavoro fare firmare a costoro, all'atto dell'assunzione, una dichiarazione con cui accettano l'introduzione di qualsiasi tecnologia di controllo per ottenere un consenso viziato, perché ritenuto dal lavoratore stesso, a torto o a ragione, in qualche modo condizionante l'assunzione”.

Da tutto ciò deriva come non abbia alcuna rilevanza il consenso scritto o orale concesso dai singoli lavoratori, in quanto la tutela penale è apprestata per la salvaguardia di interessi collettivi di cui, nel caso di specie, le rappresentanze sindacali, per espressa disposizione di legge, sono portatrici, in luogo dei lavoratori che, a causa della posizione di svantaggio nella quale versano rispetto al datore di lavoro, potrebbero rendere un consenso viziato.

Ne discende che in mancanza di accordo scritto con le rappresentanze sindacali aziendali o in assenza di rappresentanze sindacali aziendali, come pure qualora le attività da sottoporre a videosorveglianza si esplichino in luoghi di lavoro ubicati in province diverse, è necessario richiedere l'autorizzazione all'installazione mediante la modulistica riportata sul sito dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.




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