PROTOCOLLO VACCINAZIONI
È stato sottoscritto, in data 6 aprile 2021, un protocollo tra il Ministero del Lavoro, il Ministero della Salute e tutte le parti sociali (associazioni datoriali e sindacali) definito “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/ Covid-19 nei luoghi di lavoro”.
Il Protocollo ha come fine quello di realizzare l’impegno dei datori di lavoro alla vaccinazione diretta dei lavoratori per contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coinvolgendo tutto il Sistema Paese, valorizzando le sinergie tra tutti gli attori in campo, anche attraverso la realizzazione di punti di vaccinazione aggiuntivi a livello territoriale.
Tenuto conto che l’obiettivo è di regolare le attivita? vaccinali nei luoghi di lavoro, gli attori interessati con il contributo tecnico-scientifico dell’Inail, hanno adottato uno specifico documento recante: Indicazioni ad interim (da ora in poi “Indicazioni ad interim”) per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, da applicare sull’intero territorio nazionale per la costituzione, l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro.
I tratti salienti del Protocollo vaccinazioni (in elencazione esemplificativa e non esaustiva rinviando ai documenti citati per completezza):
- non saranno fatte distinzioni sulla base delle tipologie contrattuali che regolano i rapporti di lavoro, in pratica, possono vaccinarsi tutti i lavoratori a prescindere dal contratto (a tempo determinato o indeterminato, part time o a tempo pieno, contrattualizzati o somministrati, ecc.);
- questo tipo di vaccinazione si aggiunge a quella ordinaria o eventualmente la sostituisce (per intenderci, la vaccinazione della popolazione generale) ed è eseguita anche per fini di sanità pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro, accrescendone la sicurezza e la salubrità;
- i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, e nel rispetto delle “Indicazioni ad interim”, di cui sopra, possono manifestare la disponibilita? ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione;
- l’adesione dei lavoratori è su base volontaria e potra? riguardare anche i datori di lavoro o i titolari tenendo conto della specificita? di ogni singola realta? produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente;
- i costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, ivi inclusi i costi per la somministrazione, sono interamente a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite e? a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti.
- in alternativa alla modalita? della vaccinazione diretta, descritta ai punti precedenti, i datori di lavoro possono fare ricorso a strutture sanitarie private, come possono fare ricorso (se non tenuti alla nomina del medico competente o se non aderiscono alle strutture sanitarie private) anche all’Inail;
- se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario alla medesima e? equiparato a tutti gli effetti all’orario di lavoro.
PROTOCOLLO ANTICONTAGIO
Il 6 aprile 2021, e? stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.
Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, gia? contenute nei Protocolli, in particolare il 14 marzo e il 24 aprile 2020.
Il Protocollo aggiorna tali misure tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021, nonche? di quanto emanato dal Ministero della salute. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio.
L’obiettivo è di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
I tratti salienti del Protocollo Anticontagio (in elencazione esemplificativa e non esaustiva rinviando ai documenti citati per completezza):
- la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attivita? dell’azienda fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
- è previsto il massimo utilizzo del lavoro agile o da remoto e agli ammortizzatori sociali nonchè a soluzioni organizzative straordinarie;
- distanza interpersonale di almeno un metro*
- la riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverra? secondo le modalita? previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
- in merito alle trasferte nazionali ed internazionali, e? opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
RIFLESSIONI
- il riferimento alla distanza interpersonale, in spazi condivisi, è di almeno 1 metro. Non vi è alcun cenno sui 2 metri stabiliti in caso di presenza di più persone senza uso mascherina (es. mense, luoghi di ristoro come macchinette caffè ecc) dal RAPPORTO INAIL, ISS, AIFA, MINISTERO DELLA SALUTE.
- Come si agirà in caso di vaccinazione in azienda, in considerazione di quanto espresso dal Garante per la protezione dei dati personali (Faq in materia di trattamento dei dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo) visto che, in qualche modo, chi si vaccinerà lo farà in azienda e, molto probabilmente sarà, in qualche modo, visto?
COSA FARE DAL PUNTO DI VISTA OPERATIVO ORA?
- lato sicurezza: coinvolgere tutti gli attori della sicurezza e con il necessario supporto del medico competente ed RLS/RLST, anche promuovendo apposite iniziative di comunicazione e informazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19;
- procedere ad immediata riunione del Comitato anticovid, a seguito dei protocolli di cui sopra, per stabilirne l’applicazione, la gestione e la verifica delle regole ivi contenute;
- aggiornare il Protocollo antivcovid presente in azienda;
- la somministrazione del vaccino e? riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalita? e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 e dovrà essere eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le “Indicazioni ad interim” richiamate;
- da parte dei datori di lavoro privati lo Smart Working entra di diritto nell'aggiornamento del Protocollo che sollecita le imprese a garantire il massimo utilizzo di questa nuova forma di lavoro per quelle attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, nonché per quelle non sospese;
- lato Privacy: tutelare la riservatezza, della sicurezza delle informazioni raccolte, evitando, altresi?, ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti.
A cura della dott.ssa Emilia Barbati, Deputy Legal Manager, Consulente legale Senior – Auditor - Responsabile Organismo di Vigilanza 231/01