Sentenza Cassazione Penale, Sez. 4, 11 dicembre 2024, n. 45400 : infortunio con macchina pericolosa e divieto di usarla previsto nel DVR.
Scuoiamento cutaneo causato dalla macchina pericolosa. Prevedere nel DVR il non utilizzo di una macchina dimostra la consapevolezza del pericolo e avrebbe dovuto comportare una particolare vigilanza.
I fatti
Nota della dott.ssa Emilia Barbati:
L’obbligo di valutazione del rischio
Secondo l’art. 28, comma 1, D.Lgs. n. 81 del 2008, il datore di lavoro ha l’obbligo indelegabile di valutare il rischio, inclusa la scelta delle attrezzature di lavoro, e deve garantire la formazione e l'informazione adeguate per l’uso di queste attrezzature.
La responsabilità del datore di lavoro
La Corte ritiene che l’imputato fosse consapevole del pericolo rappresentato dalla macchina scotennatrice, come evidenziato dal DVR, ma non ha impedito il suo utilizzo né ha vigilato affinché i lavoratori non la utilizzassero.
Il nesso causale e la violazione delle normative
La violazione di una norma di sicurezza non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di vigilare sull’utilizzo delle attrezzature per evitare incidenti. La Corte sottolinea che, se il datore di lavoro ha previsto il pericolo, la sua consapevolezza avrebbe dovuto tradursi in una maggiore vigilanza, impedendo l'uso della macchina o supervisionando l'operato dei lavoratori.
Conclusioni della Corte
La Corte conferma la condanna per le lesioni colpose.
Punti principali:
Un suggerimento (lapalissiano):