Fonte: CONFINDUSTRIAEMILIA
Con propria ordinanza (1), il Ministero della Salute ha definito le nuove misure per i viaggi di lavoro da e per l'estero che valgono fino al 30 luglio 2021.
Di seguito le disposizioni specifiche per gruppi di paesi:
L'elenco A comprende la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino. Non è prevista alcuna limitazione in ingresso e in uscita da questi territori.
Non vi sono ad oggi paesi inclusi nell'elenco B.
L'Elenco C comprende i paesi dell' UE e area Schengen.
I paesi inclusi sono dunque: Austria (compresa la regione del Tirolo), Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Per l'ingresso/rientro dai paesi dell'elenco C, occorre essere in possesso di Certificazione Verde Covid-19 da cui risulti, alternativamente:
· avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
· avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
· effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
L'assenza della Certificazione in ingresso comporta l'obbligo di sottoporsi ad isolamento fiduciario di 10 giorni, con contestuale necessità di tampone molecolare o antigenico a fine isolamento.
Le certificazioni devono essere redatte almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola e possono essere esibite sia in formato digitale che cartaceo. Sono ritenute equivalenti le certificazioni rilasciate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato terzo (in caso di rilascio per avvenuta vaccinazione, il vaccino deve essere validato dall'Agenzia europea per i medicinali). Agli obblighi di certificazione si applicano le deroghe indicate nel paragrafo "Deroghe", riportato di seguito.
Rimangono vigenti gli obblighi di comunicazione:
· prima dell'ingresso in Italia, compilazione di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· all'arrivo, segnalazione di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna attraverso la piattaforma DAFNE).
Sono compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro.
Chi abbia soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, deve:
· presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo;
· a prescindere dall’esito del test al punto precedente, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso la propria dimora, per un periodo di 5 giorni, informando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente;
· sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei 5 giorni.
· prima dell'ingresso in Italia, compilare di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· all'arrivo, segnalare di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna attraverso la piattaforma DAFNE).
Ai predetti obblighi si applicano le deroghe indicate nel paragrafo "Deroghe" , riportato di seguito.
Chi abbia soggiornato/transitato in Paesi dell'elenco D nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, deve:
· presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo;
· a prescindere dall’esito del test al punto precedente, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso la propria dimora, per un periodo di 10 giorni, informando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente;
· sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei 10 giorni.
· prima dell'ingresso in Italia, compilare di un modulo del Passenger Locator Formdigitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· all'arrivo, segnalare di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna attraverso la piattaforma DAFNE).
Ai predetti obblighi si applicano le deroghe indicate nel paragrafo "Deroghe" , riportato di seguito.
Per l'ingresso/rientro in USA, Canada e Giappone, occorre essere in possesso di Certificazione Covid 19 da cui risulti, alternativamente:
· avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, con vaccino approvato dall'EMA, con attestazione del completamento del prescritto ciclo vaccinale da almeno quattordici giorni;
· avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2;
· effettuazione, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
L'assenza della Certificazione in ingresso fa ricadere nella disciplina generale, applicata agli altri paesi dell'elenco D. Ai predetti obblighi si applicano le deroghe indicate nel paragrafo "Deroghe" , riportato di seguito.
Rimangono vigenti gli obblighi di comunicazione:
· prima dell'ingresso in Italia, compilazione di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· all'arrivo, segnalazione di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna attraverso la piattaforma DAFNE).
Chi abbia soggiornato/transitato in aesi dell'elenco D nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, deve:
· presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, condotto con tampone ed effettuato nelle 72 ore precedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo;
· a prescindere dall’esito del test al punto precedente, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso la propria dimora, per un periodo di 10 giorni, informando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente;
· sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei 10 giorni.
· prima dell'ingresso in Italia, compilare di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· all'arrivo, segnalare di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna attraverso la piattaforma DAFNE).
Ai predetti obblighi si applicano le deroghe indicate nel paragrafo "Deroghe" , riportato di seguito.
E' in generale vietato l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Brasile
E' consentito l'ingresso dal Brasile, purchè in assenza di sintomi Covid, soltanto ai soggetti che abbiano la residenza anagrafica in Italia, ai funzionari diplomatici o ai soggetti che entrano per inderogabili motivi di necessità autorizzati dal Ministero della Salute.
A partire dal 16 maggio fino al 30 luglio 2021, chiunque abbia transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile, all'ingresso/rientro sul territorio italiano, è sottoposto alle seguenti misure sanitarie:
· tampone antigenico o molecolare con esito negativo effettuato nelle 72 ore antecedenti all'ingresso;
· obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento;
· isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 10 giorni a seguito dell'ingresso;
· ulteriore test molecolare o antigenico a termine dell'isolamento;
· prima dell'ingresso in Italia, compilare di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli.
· segnalazione di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna mediante piattaformaDAFNE ).
Sono esentati il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di merci e persone e i membri dell’equipaggio sempreché si sottopongano ad un test molecolare o antigenico al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. Per i rientri dal Brasile valgono regimi di deroghe differenti. Non sono applicabili le deroghe relative alle trasferte in Italia o all'estero di durata non superiore alle 120 ore.
Tuttavia, in aggiunta a quanto sopra, le seguenti categorie di viaggiatori:
· persone che devono entrare in Italia per meno di 120 ore, per motivi comprovati di assoluta urgenza, lavoro o salute, e lasciano l’Italia allo scadere delle 120 ore;
· personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
possono chiedere un’autorizzazione al Ministero della Salute italiano per fare ingresso in Italia in base a protocolli sanitari validati.
Fino al30 luglio 2021, è disposto il divieto di ingresso e di transito nel territorio nazionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in India, Bangladesh e Sri Lanka.
Fanno eccezione gli ingressi di cittadini residenti, i ricongiungimenti familiari o gli ingressi di persone autorizzati dal Ministero della Salute, per inderogabili motivi di necessita'.
Si applicano le seguenti misure sanitarie:
· obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
· obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dall'India, il tampone e' effettuato al momento dell'arrivo in aeroporto;
· obbligo di sottoporsi, a prescindere dall'esito del test, alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni , presso i Covid Hotel o le strutture sanitarie espressamente indicate dall'ASL;
· obbligo di effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei dieci giorni di quarantena;
· prima dell'ingresso in Italia, compilare di un modulo del Passenger Locator Form digitale (dPLF). Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il PLF in formato pdf e un QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) in caso di controlli. compilazione del Passenger Locator Form digitale;
· segnalazione di ingresso sul territorio nazionale all'ASL competente (in Emilia-Romagna mediante piattaformaDAFNE ).
Le disposizioni non si applicano all'equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l'obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento.
Inoltre, dal momento dell’ingresso in Italia e fino al rientro in sede, si applica la misura dell’isolamento, nei luoghi idonei indicati dall’autorità sanitaria o dal Dipartimento della protezione civile.
Fatta eccezione per Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka, a condizione che non insorgano sintomi compatibili con COVID-19 e fermi restando gli obblighi di auto-dichiarazione, le disposizioni relative all’obbligo di tampone prima dell'ingresso, di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, e di tampone al termine dell'isolamento NON si applicano, tra l'altro a:
· chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza;
· chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore;
· personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
· i cittadini e a residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell' allegato 20 del DPCM che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C (in questo caso la deroga vale solo per l'isolamento fiduciario e il tampone finale, mentre rimane valido l'obbligo di tampone prima dell'ingresso sul territorio nazionale);
· i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
· i viaggiatori in possesso di specifica autorizzazione su deroga da parte del Ministero della Salute;
· gli equipaggi dei mezzi di trasporto e gli autotrasportatori addetti al trasporto merci.
La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta:
- in caso di permanenza all'estero entro una distanza di 60 km per un periodo non superiore a 48 ore purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato (transfrontalieri);
- in caso di permanza in Italia da un paese di residenza entro 60 km per un periodo non superiore a 48 ore purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato (transfrontalieri).
(1) Ordinanza Speranza del 18 giugno 2021