Cassazione Penale, Sez. 4, 12 dicembre 2016, n. 52511 - ThyssenKrupp: la "colpa imponente" degli imputati. Affinchè si applichi l'art. 437 c.p. (rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro) non occorre il verificarsi dell'evento.La Corte torna sull'incendio della ThyssenKrupp avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 Dicembre 2007 allorquando all'Interno dello stabilimento si determinarono l'innesco e lo sviluppo di un incendio che determinò la formazione di una nuvola incandescente di olio nebulizzato (flash fire) che si espanse e investì alcuni operai che si erano avvicinati all'incendio con estintori a breve gittata.La Suprema Corte ritiene che il massimo responsabile delle scelte strategiche sulla gestione dello stabilimento di Torino, che nel 2007 era in via di dismissione e non venne fatto alcun investimento in sicurezza nonostante i numerosi motivi di allarme e, dunque, il massimo autore delle violazioni antinfortunistiche che hanno causato gli eventi di incendio e morte sia E.H., amministratore delegato della ThyssenKrupp. Gli altri manager, coimputati, sono ritenuti colpevoli di omicidio colposo plurimo.La Corte afferma la ricorrenza di una "colpa imponente", tanto per la consapevolezza che gli imputati avevano maturato del tragico evento che poi ebbe a realizzarsi, sia per la pluralità e per la reiterazione delle condotte antidoverose riferite a ciascuno di essi che, sinergicamente, avevano confluito nel determinare all'interno dell'opificio di Torino una situazione di attuale e latente pericolo per la vita e per la integrità fisica dei lavoratori, sia infine per la imponente serie di inosservanze a specifiche disposizioni infortunistiche di carattere primario e secondario, non ultima la disposizione del Piano di sicurezza che impegnava gli stessi lavoratori in prima battuta a fronteggiare gli inneschi di incendio, dotati di mezzi di spengimento a breve gittata, ritenuti inadeguati e a evitare di rivolgersi a presidi esterni di pubblico intervento.Fonte: OLYMPUS