Sostanze pericolose, REACH, Restrizioni uso commercio e stoccaggio mercurio metallico.
Regolamento (Ue) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 maggio 2017, n. 2017/852.Il regolamento reca la nuova disciplina comunitaria sulle misure e le condizioni relative alluso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio (mercurio metallico: Hg, CAS RN 7439-97-6), dei relativi composti e miscele, nonché sulla fabbricazione, luso e il commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti derivanti, «al fine di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dellambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti del mercurio».Nellordine risultano disciplinati: le restrizioni al commercio e alla fabbricazione di mercurio, composti e miscele nonché prodotti con aggiunta di mercurio (capo II),c on un divieto secco a far data dallentrata in vigore del regolamento per lesportazione di mercurio, e uno scadenzato (secondo lallegato I al regolamento) per lesportazione delle miscele e dei composti (art.3), con una parallela restrizione allimportazione (art.4) e un divieto di esportazione, importazione e fabbricazione di prodotti con aggiunta di mercurio secondo i termini indicati in allegato II al regolamento; le restrizioni alluso e allo stoccaggio del mercurio, dei composti e delle miscele (capo III), con una messa al bando delluso del mercurio e dei composti nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dellallegato III, salvo deroghe solo in funzione delle condizioni stabilite (articolo 7) e lidentificazione della data del 1° gennaio 2018 quale spartiacque a far data dal quale gli operatori economici non potranno più fabbricare o immettere sul mercato prodotti con aggiunta di mercurio che non siano stati prodotti prima di tale data («nuovi prodotti con aggiunta di mercurio»), nonché con un divieto assoluto di esercizio di attività di estrazione e trasformazione delloro a livello artigianale e su piccola scala tramite amalgamazione del mercurio per lestrazione delloro dal minerale (art. 9) insieme a limitazioni graduali per lamalgama dentale contenente mercurio da parte dei dentisti (art. 10); lo smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti di mercurio (capo IV) a tenore del quale devono essere considerati tali ai sensi della direttiva 2008/98/Ce e smaltiti senza recare pericolo alla salute delluomo e senza nuocere allambiente, il mercurio e i relativi composti, in forma pura o in miscela, provenienti da talune fonti ritenute considerevoli (industria dei cloro-alcali; purificazione del gas naturale; operazione di estrazione e di fusione di metalli non ferrosi;estrazione dal cinabro nellUnione), con correlato obbligo di rendicontazione annuale (entro il 31 maggio di ogni anno) su rifiuti prodotti, trasformati e/o smaltiti ai sensi dellart.12, regolamento, nonché con una disciplina speciale in tema di stoccaggio temporaneo e tracciabilità dei rifiuti in questione (articoli 13 e 14 del regolamento citato).Il regolamento abroga la precedente disciplina di cui al regolamento (CE) n. 1102/2008. Fonte: Ambiente&Sicurezza