Sisma bonus. Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 58/2017.
Il Decreto, pubblicato il 28 Febbraio, stabilisce le linee guida per effettuare la classificazione del rischio sismico e per stabilire conseguentemente gli interventi di miglioramento per i fabbricati che, pur essendo stati realizzati in conformità alla normativa vigente al momento della costruzione, non siano antisismici o lo siano solo parzialmente in quanto costruiti precedentemente all'entrata in vigore della normativa antisismica, oppure costruiti successivamente ma in zone non classificate a rischio sismico (ovvero classificate a minor rischio rispetto alla classificazione attuale).Ambito di applicazione del Decreto: tutte le costruzioni sia abitazione privata che attività lavorativa.Inoltre, sono da tenere in considerazione anche le Detrazioni premianti con il Sismabonus della Stabilità 2017.Entrata in vigore: 01 marzo 2017Fonte: mit.gov.itNota della dott.ssa Emilia Barbati, Legal Consultant, E.R Legal Risk Management:in relazione alle norme del DLGS 81/08 " Testo Unico ", (considerando che il Decreto n. 58/2017 sia applicabile anche alle costruzioni adibite ad attività lavorative), è da ritenere che quest'ultimo introduca un'importante riflessione sulla base di quanto affermato, in via generale, dal Testo Unico all'articolo 15 commi a) e c) , poichè si stabilisce che il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la salute e sicurezza e, ove non sia in grado di eliminarli, li riduce al minimo secondo le conoscenze acquisite in base al progresso tecnico".Pertanto, sulla base del fatto che il Decreto n. 58/2017 siauna norma che introduce metodologie acquisite in base al progresso tecnico, occorrerà considerarla anche per aspetti legati al Testo Unico.A ciò si aggiunge anche quanto disposto dall'art. 2087 del codice civile secondo il quale:"l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".Ne deriva che il datore di lavoro debba adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni e inerenti al luogo in cui tale ambiente si trova, poichè la sicurezza del lavoratore è un bene di rilevanza costituzionale che impone al datore di anteporre al proprio profitto la sicurezza di chi esegue la prestazione.