Titolo Norma: UNI EN ISO 13854:2020
Contenuti significativi
Tratta degli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, con la Decisione di Esecuzione (UE) 2021/377 (02 marzo 2021) è entrata in regime di armonizzazione per la Direttiva macchine 2006/42/CE. La norma sostituisce la EN 349:2008 che rimane in vigore fino 3 settembre 2022.
La norma si rivolge principalmente ai costruttori/fabbricanti e agli utilizzatori di macchine.
Inoltre, gli utilizzatori devono tenere conto del fatto che:
Il metodo di utilizzo dal documento deve far parte delle previsioni del punto 4 della ISO 12100:2010 e, principalmente di:
a) identificare i pericoli di schiacciamento;
b) valutare i rischi derivanti da tali pericoli in conformità alla ISO 12100
Su quali documenti questa norma crea ripercussioni?
Come può aiutarvi ERSG?
Conformità del macchinario. La norma è valida per la marcatura CE di NUOVE MACCHINE e prevede un cd DOPPIO BINARIO fino al 3 settembre 2022.
ERSG può dare supporto alle aziende attraverso un team di esperti qualificati in ambito di sicurezza del macchinario ovvero:
Ripercussioni legali.
Per come da Direttiva macchine 2006/42/CE e D.Lgs. n. 81/2008, nello specifico si ricorda che i fabbricanti e fornitori sono i destinatari degli obblighi e delle prescrizioni contenute nel primo comma dell’art. 23 del d.lgs. 81/2008.
Il primo comma indica che sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La ratio della norma prevista dal TU: “assicurare la tutela e l’integrità fisica del lavoratore coinvolgendo nel dovere di sicurezza anche soggetti estranei al rapporto di lavoro ma il cui operato finisce ugualmente per influire sulla salubrità e sulla sicurezza dell’ambiente di lavoro”.
Le ripercussioni potrebbero derivare da quanto previsto dall'art. 18 comma 1 lettera z) secondo cui: aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, della protezione nonché colpa da art. 2087 Codice Civile.