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Sicurezza, datore di lavoro e coordinatore per l’esecuzione non sono sempre responsabili.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 48963/2017, ha analizzato e perimetrato le responsabilità in materia di sicurezza di un datore e di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori (ex articolo 92 D.Lgs. 81/2008).Nel caso in esame, i due erano stati condannati in primo grado e assolti in secondo per le lesioni gravissime (fratture e indebolimento permanente del sistema nervoso centrale e dell’organo della deambulazione) riportate da un operaio caduto a terra, da circa tre metri di altezza, durante l’attività lavorativa.Gli Ermellini hanno approfondito i limiti delle responsabilità legate ai due ruoli, chiarendo che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia, che si affianca a quella degli altri soggetti destinatari della normativa antinfortunistica, e  svolge «compiti di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale».Compiti che consistono «nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (…); nella verifica della idoneità del piano operativo di sicurezza (POS) e nell'assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento (PSC); nell’adeguamento dei piani in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute».Lo stesso coordinatore non è invece tenuto ad un controllo puntuale (momento per momento) delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative, quali datore di lavoro, dirigente e preposto.Da parte sua, il datore, responsabile del rispetto della normativa antinfortunistica, pur rimanendo titolare di una posizione di garanzia anche in caso di subappalto, «qualora sia intervenuto costantemente nella loro esecuzione, curando l'organizzazione del lavoro ed impartendo istruzioni e direttive, esercitando cioè una continua ingerenza nella prosecuzione dei lavori medesimi», non potrà essere incondizionatamente ritenuto responsabile degli infortuni occorsi ai lavoratori.Egli sarà esente da responsabilità in caso di nomina di preposti (mirata a presidiare meglio una struttura aziendale complessa) e di decisione estemporanea assunta durante lo svolgimento dei lavori nel cantiere e, dunque, di carattere meramente occasionale.Fonte: aodv231



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