D. LGS 231/01

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Sentenza Mobbing: Necessaria la Prova di una Condotta Vessatoria da parte del Datore di Lavoro

La Suprema corte, qualifica il mobbing come "la condotta del datore di lavoro, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolva, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizzi, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione del datore di lavoro di arrecare danni - di vario tipo ed entità - al dipendente medesimo", ha evidenziato che nel caso di specie non è stata raggiunta la prova per integrare la fattispecie di mobbing che si ravvisa con la dimostrazione del:-nesso eziologico intercorrente tra la condotta del datore di lavoro (o del superiore gerarchico)- il danno subito, alla salute e/o alla personalità-  l'intento persecutorio; la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio.Cassazione Civile - Mobbing Fonte: AMBLAV




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