D. LGS 231/01

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Sentenza Liceo Darwin di Rivoli. Condannati 5 RRSSP

Il 28 Ottobre 2013 la Corte di Appello del Tribunale di Torino si è pronunciata con una sentenza che ha generato molta preoccupazione sia tra i consulenti esterni per la sicurezza che ricoprono l’incarico di RSPP nelle aziende private e pubbliche, e sia tra i dipendenti delle scuole che ricoprono l’incarico di RSPP o di Addetto SPP interno.Nel processo di primo grado infatti era stata condannata solo una delle 7 persone imputate: 3 funzionari ed un tecnico della Provincia di Torino (Ente proprietario responsabile dell’adeguamento e della manutenzione dell’edificio scolastico) e tre dei 5 RRSPP (non il primo a ricoprire tale ruolo e non l’ultimo che era in carica al momento della tragedia) che a partire dal 2000 si sono succeduti nell’attività di consulenza in tema di sicurezza ai vari Dirigenti Scolastici di volta in volta incaricati alla direzione del Liceo Darwin.Nel processo di secondo grado, si ribaltano le condanne poichè i giudici hanno ritenuto che il crollo del controsoffitto dell’aula che uccise il ragazzo 17enne, poteva essere evitato.I giudici della Corte d’Appello hanno condannato 6 dei sette imputati: <<gli imputati ignoravano l’esistenza del controsoffitto a rischio>>.Dure le critiche alla sentenza di primo grado, che si è basato su “evidenti e immotivate contraddizioni”, inoltre le motivazioni spiegano il perché delle 6 condanne: «Tutti gravati dall’obbligo di un’adeguata valutazione dei rischi».Ma di quel controsoffitto che crollò i sei imputati condannati  «ne ignoravano l’esistenza: e ciò che non si conosce è, e non può che essere insicuro, e continuare a esserlo».Non di addetti, ma di Responsabili si parla: non degli insegnanti, dunque, tenuti solo a segnalare eventuali problemi a loro conoscenza, ma di Rspp, Responsabili del servizio di prevenzione e protezione e dei funzionari della Provincia che è responsabile degli istituti scolastici.Secondo i giudici, era doveroso andare a controllare il controsoffitto, «conoscibile, ispezionabile e monitorabile: ben si sarebbero potute evidenziare, valutare e fronteggiare le sue gravi anomalie, come sarebbe stato obbligo degli imputati, nei rispettivi ambiti, in quanto tutti gravati dall’obbligo della preliminare, adeguata valutazione dei rischi».Nessuno lo fece per un quarto di secolo, dal 1984 fino al 2008, quindi una tragedia evitabile. FONTE:  “LA STAMPA”



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