D. LGS 231/01

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SENTENZA: CONDANNATO PER NON AVER ESIBITO LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.

Il reato per non avere fornito all’ispettore del lavoro notizie legalmente richieste si configura anche nel caso di mancata esibizione allo stesso della documentazione necessaria per effettuare la vigilanza.La stessa Corte di Cassazione ha più volte specificato “che il reato in questione si configura, non soltanto nel caso di richiesta di semplici notizie, ma anche nell'ipotesi di omessa esibizione della documentazione che consenta all'Ispettorato del lavoro la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni in materia di lavoro, previdenza sociale e contratti collettivi di categoria, ivi compresa quella sulle assunzioni, necessaria per verificare l'adempimento dei conseguenti obblighi contributivi”.Cassazione Penale, Sez. 3, 15 ottobre 2013, n. 42334 - Responsabilità per mancata esibizione della documentazione richiesta dall’ispettore del lavoro. Fonte: punto sicuro



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