Sentenza Cass Pen, Sez. 4, 01 giugno 2017, n. 27516Non risponde per linfortunio occorso a un lavoratore il responsabile del servizio di prevenzione e protezione che nel documento di valutazione dei rischi ha provveduto a segnalare al datore di lavoro la carenza di sicurezza della macchina presso la quale si è verificato levento infortunistico provvedendo altresì a suggerire le misure per eliminarle e ponendo così lo stesso datore di lavoro nelle condizioni di intervenire a rendere sicura la macchina medesima.E la giusta decisione che emerge dalla lettura di questa sentenza della Corte di Cassazione che con la stessa ha rigettato il ricorso presentato dal Pubblico Ministero contro la sentenza della Corte di Appello che, contrariamente a quanto deciso dal Tribunale, aveva invece assolto il responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Fonte: puntosicuro