La colpa professionale del RSPP concorre con quella dellimprenditore in relazione agli eventi dannosi derivanti dai suoi suggerimenti errati o dalla mancata segnalazione di una situazione di rischio.
Il RSPP, ha sostenuto la suprema Corte nella sentenza, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, disincentivando, se necessario, eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori.
In relazione a tale suo compito può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri.