D. LGS 231/01

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RISCHIO ELETTIVO: RESPONSABILITA’ DEL LAVORATORE?

È abnorme e interruttiva del nesso causale (conseguenziale correlazione tra fatto ed evento) la condotta del lavoratore non solo quando si colloca fuori dell’area di rischio della lavorazione ma anche quando è consapevolmente esorbitante dalle direttive ricevute. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve aver previsto il rischio ed adottato le misure prevenzionistiche esigibili in relazione alle particolarità del lavoro per cui non risulta corretto desumere l'interruzione del nesso causale dalla condotta imprudente del lavoratore, qualora sia stata accertata la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi antinfortunistici volti a minimizzare il rischio poi concretizzatosi.Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 6741 del 16 febbraio 2015 Fonte: puntosicuro



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