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Riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19. Chiarimenti.

Il Ministero della Salute, con propria circolare n. 15127 del 12/04/2021 ha fornito diversi elementi utili a raccordare il quadro normativo vigente con il nuovo “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” siglato in data 6 aprile 2021.

 


La circolare fornisce indicazioni in merito alla riammissione in servizio dei lavoratori dopo l'assenza per malattia Covid-19 correlata analizzando nel dettaglio cinque diverse situazioni e raccordandole con le misure riportate nel Protocollo: lavoratori positivi che hanno manifestato sintomi gravi e ricovero, lavoratori positivi sintomatici, lavoratori positivi asintomatici, lavoratori positivi a lungo termine, lavoratori asintomatici definibili contatti stretti di casi positivi.

A) Reintegro dei lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per il reintegro di lavoratori che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave che ha comportato un ricovero ospedaliero, o che sono stati ricoverati in terapia intensiva, il medico competente, ove nominato, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione (anche per valutare profili specifici di rischiosità) indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
Rientro dopo negativizzazione e visita dal Medico Competente

B) Reintegro dei lavoratori risultati positivi che presentano sintomi di malattia ma che non necessitano di ricovero ospedaliero
Rientro dopo periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni di cui almeno 3 senza sintomi + test).
Il lavoratore invia al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

C) Reintegro dei lavoratori risultati positivi ma asintomatici per tutto il periodo
Rientro dopo periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Il lavoratore invia al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio.

D) Reintegro dei lavoratori positivi a lungo termine
I soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare e che non presentano sintomi da almeno una settimana, possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi e rientrare in comunità dopo la chiusura dell’isolamento stesso predisposta dalla competente autorità sanitaria.
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario (il lavoratore potrà recarsi presso strutture private poiché non risulterà più sottoposto al regime di isolamento predisposto dalle Ausl).
Il referto dovrà essere trasmesso dal lavoratore al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella circolare viene inoltre precisato che non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore formulata come visita straordinaria ex art 41, comma 2, lettera c del D.Lgs 81/2008, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” ex art. 41, comma 2, lett. e-ter del medesimo D.Lgs.

E) Lavoratori asintomatici definibili come contatti stretti di un caso positivo
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (la condizione di quarantena non è ostativa allo svolgimento della prestazione lavorativa in forma agile).
Rientro dopo periodo di quarantena di almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e test molecolare o antigenico con risultato negativo (10 giorni + test).
Il lavoratore informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato dell’esito del test.

 

Fonte: confindustriaemilia

 




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