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RESPONSABILITA’ PER INFORTUNIO A LAVORATORE DISTACCATO. SENTENZA

Nel caso di distacco di un lavoratore da una impresa all’altra tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario fatta eccezione degli obblighi di formazione e informazione che restano a carico del distaccante.Nel caso particolare sottoposto all’esame della Corte di Cassazione e che riguardava un infortunio occorso ad un lavoratore distaccato presso una vetreria che ha subito delle lesioni per il ribaltamento di alcune vetrate sono stati ritenuti responsabili dell’accaduto sia il datore di lavoro distaccante che il distaccatario per essere venuti entrambi meno ai loro specifici obblighi. Fonte: puntosicuro



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