Con sentenza n. 27127 del 4 dicembre 2013 la Cassazione Civile ha ribadito il principio per il quale il datore di lavoro è interamente responsabile dellinfortunio occorso al lavoratore anche quando ometta di controllare e vigilare che delle misure di sicurezza adottate si sia effettivamente fatto uso da parte del dipendente danneggiato.Un lavoratore si è infortunato mentre sostituiva la lampada di emergenza di un mezzo compattatore ad una altezza di circa 3-4 metri, con una scala inidonea alluso, senza che sui lati aperti verso il vuoto fossero installati parapetti normali con arresto al piede o mezzi di protezione equivalenti, idonei ad impedire la caduta di persone e, per di più,
senza che sullesecuzione di tale prestazione vi fosse alcuna vigilanza.Limprenditore è interamente responsabile dellinfortunio che ne sia conseguito
fungendo la violazione dellobbligo di sicurezza quale unico fattore causale dellevento, e non può invocare il concorso di colpa del danneggiato, avendo egli il
dovere di proteggere lincolumità di questultimo, nonostante la sua imprudenza e negligenza.Voi intraprendete serenamente. Ai rischi legali pensiamo noi. Contattateci. Fonte: Quotidiano sicurezza