Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti.
Un nuovo regolamento definisce i criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.Con un regolamento sono stati definiti i criteri indicativi che si possono utilizzare per dimostrare la sussistenza dei requisiti per qualificare i residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.A questo scopo, vengono fornite indicazioni in merito alle modalità di dimostrazione del possesso di ognuno dei requisiti previsti dal Testo Unico Ambientale.Inoltre per specifiche categorie di residui di produzione, costituite principalmente da biomasse, sono riportate le principali norme che ne regolamentano l'utilizzo ed un insieme di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali.E in vigore dal 2 marzo 2017.Requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodottiObiettivo del regolamento è quello di fornire al produttore ed allutilizzatore dei sottoprodotti modalità certe per dimostrare che sono soddisfatte le condizioni previste dallart.184-bis del D.Lgs.152/06, anche allo scopo di assicurare una maggiore uniformità nellinterpretazione e nellapplicazione della definizione di rifiuto.A questo scopo sono definiti come:- Prodotto: ogni materiale o sostanza che è ottenuto deliberatamente nellambito di un processo di produzione o risultato di una scelta tecnica. In molti casi è possibile identificare uno o più prodotti primari;- Residuo di produzione: ogni materiale o sostanza che non è deliberatamente prodotto in un processo di produzione e che può essere o non essere un rifiuto. Non rientrano nel campo dapplicazione di questo regolamento i residui derivanti da attività di consumo, cioè derivanti dallutilizzo finale da parte dei consumatori;- Sottoprodotto: un residuo di produzione che non costituisce un rifiuto ai sensi dellart.184-bis del D.Lgs.152/06.Restano comunque valide le disposizioni previste per la gestione di specifiche tipologie e categorie di residui. Un esempio di queste disposizioni è il D.M. 161/2012, relativo alle terre e rocce da scavo. Fonte: puntosicuro