È sufficiente la realizzazione di nuovi punti di immissione, nella specie dei silos, per comportare il rischio di aumento delle emissioni dell'azienda e quindi il relativo danno o pericolo ambientale di cui all'art. 279, c.1, D.Lgs. 152/2006 (Cassazione n. 5576 dello scorso 9 febbraio).
A tali conclusioni sono giunti i giudici di legittimità nel confermare la condanna dei legali rappresentanti di una società che avevano "violato le prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale apportando modifiche sostanziali allo stabilimento".
I nuovi punti di emissione, difatti, erano stati ritenuti idonei "per le variazioni apportate, a determinare un danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche e paesaggistiche protette", a nulla valendo la nuova autorizzazione ottenuta successivamente agli accertamenti delle Autorità.
Fonte: AODV231