D. LGS 231/01

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Proroghe su alcuni temi della sicurezza (SINP).

Approvata il 23 febbraio 2017, la legge del 27 febbraio 2017 n. 19 – relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante “Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative” (cosiddetto decreto milleproroghe) - è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 28 febbraio 2017. E il testo è entrato in vigore il 1° marzo 2017.Di particolare interesse in riferimento al dlgs 81/08:
Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali(…)2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».(…)
Con questa modifica fino ai 12 mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale istitutivo del Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (prima erano 6 mesi).Correlata alla precedente la nuova modifica del D.Lgs. 81/2008 che fa riferimento al contenuto del comma 1-bis, dell’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro e del dirigente) del Testo Unico.
Testo coordinato del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244Art. 3 Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali(…)3-bis. All'articolo 18, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "termine di sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "termine di dodici mesi".(…)
L’articolo 18, comma 1-bis, del Testo Unico - che fa riferimento alla comunicazione in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8 - diventa dunque così:
D.Lgs. 81/2008Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente(…)1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di dodici mesi dall’adozione del decreto di cui all’articolo 8, comma 4
Per tutto quanto non riportato sulla normativa specifica per antincendio nelle scuole, strutture ricettive alberghiere ecc , si rimanda alla norma. Fonte: puntosicuro



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