Il contributo è versato da ciascuna azienda iscritta per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta allinterno dellunità locale. Il contributo si riferisce allanno solare di competenza, indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio, e deve essere versato al momento delliscrizione. Negli anni successivi, il contributo è versato entro il 30 aprile dellanno al quale i contributi si riferiscono. Tale disposizione si applica anche agli operatori che hanno aderito volontariamente al SISTRI anche qualora, nel medesimo anno solare, optino per il ritorno al sistema cartaceo.Per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alle quantità dei rifiuti ed, eventualmente, alla tipologia degli stessi, è dovuto:
- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all'interno dell'unità locale o della sede legale, qualora quest'ultima produca e/o gestisca rifiuti.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano in maniera autonoma rifiuti per le quali è stato richiesto un Dispositivo per ciascuna unità operativa, il calcolo dei contributi è effettuato per ciascuna unità operativa.Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi e che decidano di aderire volontariamente a SISTRI per i rifiuti non pericolosi, si applica solo il contributo relativo ai rifiuti pericolosi.Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi, non pericolosi ed urbani, e che decidano di aderire volontariamente a SISTRI anche per le tipologie di rifiuti per le quali non vige lobbligo, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti non pericolosi).Per le discariche il contributo è versato con riferimento alla categoria autorizzata (inerti, non pericolosi o pericolosi).Le seguenti tipologie di impianti:
- discariche (D1, D5, D12);
- impianti di coincenerimento (R1);
- impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9);
- impianti compostaggio e di digestione anaerobica;
- impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9);
sono considerate ognuna, ai fini del pagamento del contributo, come una unica "attività di gestione dei rifiuti".Invece, per le "attività di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e smaltimento (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo è dovuto per ogni operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unità locale; in tale ipotesi in fase di iscrizione dovranno essere compilate tante sezioni quante sono le attività di recupero o smaltimento svolte nell'unità locale o operativa di riferimento.Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori, il contributo da versare è quello previsto per la specifica attività svolta (demolitore/rottamatore, frantumatore), indipendentemente dalla tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi) e dalle diverse operazioni di recupero o smaltimento effettuate dall'impianto. Il contributo è versato sulla base della quantità dichiarata di rifiuti trattati.Le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti di cui all'articolo 184, comma 3, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria dei gestori che in quella dei produttori ed a versare i contributi per ciascuna categoria di appartenenza.Per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale, per le eventuali unità locali per le quali si sia scelto di richiedere il Dispositivo USB e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti, per i quali viga lobbligo di aderire al SISTRI o vi si aderisca volontariamente.Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, e che abbiano deciso di aderire volontariamente a SISTRI anche per lattività di trasporto dei rifiuti non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo per i veicoli è dovuto unicamente per l'importo relativo ai rifiuti pericolosi.Per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute a versare il contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applica il contributo previsto per i veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5.Per i comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli abitanti.Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita e per ciascun veicolo a motore adibito al trasporto dei rifiuti.Per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e società di servizi di diretta emanazione delle stesse, il contributo dovuto è determinato con riferimento alla specifica categoria.Per i soggetti ricadenti nella categoria Nuovi Produttori, tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestore che in quella produttore, il contributo è dovuto per entrambe le categorie di iscrizione.Per le imprese già iscritte a SISTRI che abbiano effettuato o intendano effettuare operazioni societarie quali fusioni, cessioni o scorporo, ecc. è necessario che ciascuna delle aziende coinvolte abbiano effettuato i pagamenti di tutti i contributi SISTRI, compreso quello riferito allanno nel corso del quale si effettua leventuale cambio di titolarità.