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Preposto condannato per non aver interrotto un’attività pericolosa

Recentemente una sentenza ha calcato la mano sulla condotta omissiva da parte di uno dei più importanti attori della sicurezza: il preposto.

Quest’ultimo, infatti, è stato condannato per l’infortunio mortale di un lavoratore dovuto a caduta da capannone -10 metri -durante lavori di rimozione eternit (circa 8.000 m2 di lastre di eternit poste a copertura di alcuni capannoni industriali).

La responsabilità è stata ravvisata, in capo al preposto,  in questo caso capo cantiere, poiché egli ha omesso di sospendere un’attività lavorativa pericolosa in assenza di adeguate misure di protezione.

Più nello specifico, per negligenza, imprudenza ed imperizia nonché in violazione di norme di sicurezza sul lavoro, carenza di presidi di sicurezza contro la caduta dall'alto e di aver fatto proseguire i lavori nonostante il giorno precedente fosse stato informato verbalmente, dal responsabile per la sicurezza del cantiere, della necessità di sospendere i lavori, stante appunto l'assenza nel cantiere di idonee misure di sicurezza contro la caduta dall'alto sia di tipo collettivo (ponteggi, reti di sicurezza, tavole) che individuali (linea vita, cinture di sicurezza)..

 

Questa sentenza evidenzia, in modo lampante, la responsabilità del preposto che non ha rispettato gli obblighi derivanti dall’art. 19 del dlgs 81/08, per come sostanzialmente modificato dal dlgs 215/21. Tale ultimo intervento normativo ha infatti marcato, con enfasi, il compito (obbligo) del preposto di intervenire per modificare il comportamento dei singoli lavoratori e di interrompere anche la loro attività, se non conforme alle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza e informando i diretti superiori. Allo stesso preposto altresì, con l’introduzione del comma f-bis) nell’art. 19, è stato attribuito il compito, nel caso che venissero rilevate delle deficienze sia dei mezzi che delle attrezzature di lavoro e comunque delle condizioni di pericolo, di interrompere temporaneamente l’attività e di segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

E’ molto importante considerare, dal punto di vista penale, anche le condotte omissive e non solo quelle attive (ad esempio dare ordini illegittimi).

 

Anche il ruolo del RLS, un altro attore della sicurezza,  è stato recentemente sottolineato, con conseguente condanna (per la prima volta cooperazione nel delitto colposo per come da art. 113 c.p.) dalla sentenza n. 38941 del 26 settembre 2023, per comportamenti omissivi. In tal caso sono stati giudicati, con sfavore, i <contegni omissivi>> del RLS ravvisati in:

 

  • aver omesso di “promuovere” la elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee alla tutela del lavoratore;
  • aver omesso si “sollecitare” il datore di lavoro ad effettuare la formazione al lavoratore morto.

 

In pratica non aver osservato il “principio di operatività” gravante su chi si occupa di sicurezza sul lavoro.
 

Dott.ssa Emilia Barbati | Deputy Legal Manager  | Responsabile Organismo di Vigilanza Dlgs 231/01 | Mobility Manager




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