D. LGS 231/01

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Precisati i limiti dell'inquinamento ambientale

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 50018/2018, ha affermato un importante principio di diritto in materia di tutela all’ambiente, con riguardo al reato di inquinamento ambientale sanzionato dall’art. 452-bis c.p..

La pronuncia si inserisce nel giudizio cautelare avviato nei confronti di un proprietario di una cava, dallo stesso amministrata, e utilizzata senza autorizzazione per lo scarico di ingenti rifiuti speciali: quantità tali da riempire il sito per diversi metri (otto in profondità), con evidente superamento dei valori di contaminazione.

In tale contesto, la Cassazione ha precisato che "il delitto di danno previsto dall’art. 452-bis c.p. (al quale è tendenzialmente estranea la protezione della salute pubblica) ha quale oggetto di tutela penale l’ambiente in quanto tale e postula l’accertamento di un concreto pregiudizio a questo arrecato, secondo i limiti di rilevanza determinati dalla nuova norma incriminatrice, che non richiedono la prova della contaminazione del sito (…)".

Per l’integrazione del reato, proseguono i giudici, non è dunque necessaria l’irreversibilità del danno, essendo sufficiente un "deterioramento” del bene tale da diminuirne in modo apprezzabile il suo valore, da impedirne anche parzialmente l’uso o ancora rendere necessario, per il suo ripristino, una "attività non agevole”.

Per le ipotesi di danno irreversibile, conclude la Corte, si configura il reato più grave di disastro ambientale, la cui condotta è descritta nell’art. 452-quater c.p..




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