Nota della dott.ssa Emilia Barbati, Responsabile Organismo di Vigilanza.
In relazione a quanto precedentemente esplicitato con news dedicate e pubblicate da ERSG sull’argomento, rendiamo noto che anche Confindustria ha emanato una comunicazione con cui informa le aziende (con più di 50 dipendenti come obbligo, facoltativo per la altre) che, per via delle modifiche apportate al Codice delle pari opportunità dalla legge n. 162 del 5 novembre 2021, occorre redigere un rapporto annuale sulla situazione del personale maschile e femminile (per il biennio 2020-2021 da effettuare entro il 30 settembre 2022, mentre il 30 aprile dell’anno successivo, alla scadenza di ciascun biennio per i successivi).
Al termine della procedura informatica, in assenza di errori o incongruenze, il Ministero rilascia una ricevuta attestante la corretta redazione del rapporto. Una copia del rapporto, unitamente alla ricevuta deve essere trasmessa dal datore di lavoro anche alle rappresentanze sindacali aziendali.
Contenuti del rapporto:
(indicazione non esaustiva ma esemplificativa)
1) Informazioni generali sull’azienda (contratti nazionali, territoriali e aziendali applicati);
2) Informazioni generali sul numero complessivo occupati;
3) formazione del personale;
4) retribuzione
ecc
Inoltre, è stata prevista la Certificazione delle parità di genere tramite la quale si dovranno attestare:
Premialità
sulla base delle azioni implementate in merito, ed in modo concreto, il datore di lavoro potrà ricevere:
Parametri per ottenimento della Certificazione di parità:
Sono stati previsti i paramenti di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, del 16 marzo 2022, «Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performance Indicator - indicatori chiave di prestazione) inerenti alle politiche di parità di genere nelle organizzazioni».
L’informativa annuale del Datore di lavoro dovrà quindi dimostrare l’adeguamento alla UNI/PdR 125:2022:.
Sanzioni
Qualora non dovesse essere inviato il rapporto si potranno avere:
Si ricorda che, in caso di rapporti contenenti dichiarazioni mendaci (il cui accertamento è in capo all’INL), è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000,00 a 5.000,00 euro.
Rapporti con il Modello Organizzativo ai sensi del dlgs 231/01:
Per tutte le aziende che hanno adottato il Modello Organizzativo, al cui interno è previsto anche il Codice Etico, si ritiene che, seppur la mancata redazione del rapporto non costituisca non reato, il mancato assolvimento di tale obbligo potrebbe impattare sul Codice Etico poiché esso si fonda anche sulle pari opportunità tra i generi.