D. LGS 231/01

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Omicidio colposo. Impresa condannata per non aver adottato i modelli organizzativi 231/01, sentenza Cass. Pen. Sez. IV n. 2544/2016

La sentenza in esame prende in considerazione il fatto accaduto ad un operaio alla guida di una "vecchia" autogru, che aveva condotto in prossimità del cancello di uscita dal cantiere, ivi arrestando la marcia, rimaneva schiacciato dalla stessa che, retrocedendo lungo la scarpata per un difetto di funzionamento del freno, lo trascinava attaccato alla cabina di guida, ribaltandosi infine sul fondo della scarpata, così cagionandogli lesioni gravissime, dalle quali derivava la morte.In un caso di omicidio colposo,  in un contesto di mancata adozione dei modelli organizzativi previsti dal D.lgs. 231/2001, deve essere condannata a pagare la società oltre che i dirigenti, nel caso in cui la mancata adozione della disciplina antinfortunistica rappresenta l’esito di una scelta indirizzata a risparmiare sui costi d’impresa.La sentenza in esame differenzia il concetto di vantaggio da quello di interesse come criteri che portano alla responsabilità.I giudici hanno evidenziato la protratta sistematica violazione della normativa prevenzionistica a vantaggio dell'ente, che aveva risparmiato i costi connessi all'acquisto dell'attrezzatura di lavoro moderna, efficiente e sicura (autogru dotata di tutti i dispositivo di sicurezza previsti dalla tecnica e conforme alla normativa comunitaria e alle norme tecniche vigenti all'epoca del fatto) con la quale sostituire la vetusta autogru indicata nel capo di imputazione, ovvero i costi delle modifiche tecniche necessarie a rendere quel macchinario sicuro per i lavoratori.Inoltre, il Tribunale di Monza con motivazione del tutto logica (e, si ribadisce, non censurata in appello) ha ritenuto che, in presenza di situazioni di rischio - quali indubitabilmente erano quelli connessi all'uso di un macchinario altamente pericoloso, vetusto e fuori norma e, più in generale, quelli connessi all'attività tipica in oggetto, la società avrebbe dovuto agire tempestivamente a tutela di valori fondamentali, quali la vita e l'incolumità personale, adottando tutte le misure adeguate alla prevenzione di eventi lesivi, non essendo ammissibile il sacrificio di quei beni a causa di inefficienze organizzative e gestionali.In altri termini, la responsabilità dell'ente per i reati di omicidio colposo o lesioni colpose commesse da suoi organi apicali con violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro potrà essere esclusa soltanto dimostrando l'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi (per i quali soccorre il disposto dell'art. 30 del d. lgs. n. 81/2008) e l'attribuzione ad un organismo autonomo del potere di vigilanza sul funzionamento, l'aggiornamento e l'osservanza dei modelli adottati.Sul punto il Tribunale di Monza ha rilevato che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, la società incolpata non aveva dimostrato l'adozione di alcun modello di organizzazione e gestione, finalizzato alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, essendosi limitata a produrre le quietanze comprovanti l'avvenuto risarcimento del danno ai prossimi congiunti del defunto. In ragione di ciò, l'ente non aveva provato la sussistenza delle circostanze che avrebbero potuto escluderne la responsabilità ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 231/2001.In definitiva, nel caso di specie, poichè la violazione delle norme antinfortunistiche non era stata connotata da occasionalità, né dovuta a caso fortuito, ma era risultata essere frutto di una specifica politica aziendale, volta alla massimizzazione del profitto con un contenimento dei costi in materia di sicurezza, a scapito della tutela della vita e della salute dei lavoratori - sono stati ritenuti ricorrenti tutti i criteri di imputazione oggettiva e soggettiva per affermare la responsabilità della società ai sensi del D. L.vo 231/2001. Fonte: Olympus



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