È bene ricordare che la Legge di Bilancio 2024 (Legge 30 dicembre 2023, n. 213) introduce, all’Art. 1 commi 101-111, l’obbligo per le imprese con sede legale in Italia e per le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia, iscritte nel registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del Codice Civile, di stipulare entro il 31 dicembre 2024 contratti assicurativi. Questi contratti devono coprire i danni ai beni indicati nell’articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, causati da calamità naturali ed eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale.
Gli eventi oggetto di copertura assicurativa includono terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy possono essere stabilite ulteriori modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, ivi incluse le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali suscettibili di indennizzo.