OBBLIGATORIA LA VIGILANZA DEL DATORE DI LAVORO SULLATTIVITA DEL MEDICO COMPETENTE. SENTENZA.
Un datore di lavoro, era stato chiamato a rispondere del reato di lesioni personali colpose, aggravato da violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.), poiché, "in veste di delegato di fatto in materia antinfortunistica" aveva cagionato ad un lavoratore una "ipoacusia percettiva bilaterale da trauma acustico cronico.. da cui derivava l'indebolimento permanente del senso dell'udito, ..". La Corte d'Appello di Milano "ha ritenuto che l'imputato fosse colpevole. Ll'imputazione veniva a strutturarsi con riguardo a due aspetti rilevanti tra gli obblighi attribuiti al datore di lavoro:" a) per non aver ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite dal progresso tecnico, i rischi derivanti dall'esposizione al rumore del lavoratore in questione mediante misure tecniche, organizzative e procedurali, concretamente attuabilib) per non avere richiesto l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi [previsti a suo carico]..; in particolare riguardo all'effettuazione degli accertamenti sanitari nei confronti del lavoratore.. nell'anno 2003, come [invece] previsto dal programma sanitario redatto dallo stesso medico competente..". La Corte d'Appello - dice la Cassazione - prosegue rilevando come "i macchinari utilizzati dalla [azienda] X s.r.l., pur essendo di proprietà di altra società, fossero nella completa disponibilità del datore di lavoro, il quale aveva dotato in ritardo i dipendenti di strumenti otoprotettivi, omettendo di effettuare le visite audiometriche negli anni 2003-2004, proprio quando si erano realizzate lavorazioni in orario straordinario che avevano innalzato il livello di esposizione al rumore dei lavoratori interessati, .."sentenza Cass. Pen. n. 34246 del 1.7.2014. Fonte: puntosicuro