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Obbligatoria la comunicazione all’Inail degli infortuni che comportano un’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento

Con la circolare n. 42 del 12 ottobre illustrate le modalità con cui tutti i datori di lavoro e i loro intermediari – compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private – devono segnalare i casi all’Istituto, a fini statistici e informativi. Novità anche per la trasmissione telematica delle informazioni relative ai lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni

Due circolari Inail recentemente pubblicate illustrano le modalità di trasmissione telematica all’Istituto delle comunicazioni relative agli infortuni che comportano un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, e delle informazioni per l’istituzione e l’aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti biologici.COMUNICAZIONE DI INFORTUNIODal 12 ottobre 2017 per tutti i datori di lavoro, compresi i datori di lavoro privati di lavoratori assicurati presso altri enti o con polizze private, e per i loro intermediari scatta l’obbligo di comunicare in via telematica all’Inail – e per il suo tramite al Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) – i dati relativi agli infortuni dei lavoratori – subordinati, autonomi o ad essi equiparati – che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.Come precisato nella circolare Inail n. 42 del 12 ottobre 2017, la segnalazione all’Istituto – a fini statistici e informativi – deve essere effettuata entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico. Il mancato rispetto dei termini previsti determina l’applicazione di una sanzione amministrativa.Se la prognosi riportata sul primo certificato medico è superiore a tre giorni, per il datore di lavoro assicurato all’Inail resta invece l’obbligo di presentare la denuncia di infortunio. In questo caso l'obbligo della comunicazione dell’infortunio all’Istituto è assolto per mezzo della denuncia.REGISTRO DI ESPOSIZIONEDa oggi sul portale dell’Inail è disponibile anche il nuovo servizio online per la trasmissione delle informazioni per l’istituzione e l’aggiornamento del registro di esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni e del registro di esposizione ad agenti biologici.Con la circolare n. 43 del 12 ottobre 2017 sono illustrate le modalità di invio telematico, che rappresenta una semplificazione importante in quanto consente di rispettare, con un’unica operazione online, l’obbligo previsto dalla normativa vigente nei confronti sia dell’Inail sia dell’organo di vigilanza.Nella prima fase il nuovo servizio sarà disponibile per i datori di lavoro, o loro delegati, titolari di posizione assicurativa territoriale (Pat). I datori di lavoro, pubblici e privati, non titolari di una Pat dovranno invece inviare i dati relativi ai lavoratori esposti ad agenti biologici, cancerogeni e mutageni utilizzando la posta elettronica certificata (Pec).ASSISTENZA AGLI UTENTIPer informazioni generali e assistenza sulla procedura di acquisizione delle credenziali per l’accesso ai servizi online o sull’utilizzo degli applicativi è possibile contattare il Contact Center Inail al numero 803164, gratuito da rete fissa, oppure al numero 06-164164, a pagamento da rete mobile in base al piano tariffario del proprio gestore telefonico. Nella sezione “Contatti” del portale dell’Istituto è inoltre disponibile il servizio “Inail Risponde”, che permette di inviare una mail strutturata con eventuali allegati.



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