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Nuovo modello OT23 2023

È in corso di pubblicazione nel sito istituzionale INAIL il Modello di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l’anno 2023 (all.1), in relazione agli interventi per la prevenzione e la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro adottati dalle aziende nel corso del 2022, ai sensi dell’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe dei premi, di cui al decreto interministeriale 27 febbraio 2019. 

Gli interventi riproducono sostanzialmente quelli presenti nel Modello previsto per l’anno 2022. 

Le sole novità riguardano: 

  • l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022; 
  • la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione; 
  • la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasingdi macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza; 
  • la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li; 

Alle Strutture centrali e territoriali 

  • la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro; 
  • l’inserimento dell’intervento E-191
  • la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022); 
  • la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo2

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla compilazione.

Note a piè pagina.

Fonte: INAIL

 

Nota della dott.ssa Emilia Barbati

Le novità introdotte risultano molto positive, tra queste particolarmente l’attenzione al near miss.

Per near miss si intende un mancato infortunio, mancato incidente o quasi infortunio nonchè anche quegli infortuni che restano fuori dall'obbligo legislativo di registrazione, cioè quegli eventi infortunistici lievi che non portano a giorni di assenza da lavoro, oltre quello in cui si è verificato l'evento.

Perché è importante la segnalazione dei near miss?

Sostanzialmente perché l’azienda che analizza gli infortuni è un’azienda reattiva, cioè si limita a reagire ad un evento già accaduto e per il quale qualcuno si è già fatto male. 

L’Azienda che punta sul near miss è proattiva, si attiva cioè “prima” che qualcuno si faccia male, evitando l’evento. 

Questo richiede naturalmente una forte partecipazione anche della popolazione aziendale (nel pieno rispetto dell’obbligo di segnalazione previsto dall’art. 20 TU), della figura del RLS nonché del SPP.

Analizzare il near miss (magari anche predisponendo una procedura ad hoc) è fondamentale per prevenire il verificarsi di infortuni gravi e/o mortali per i lavoratori. 

Il near miss non è ricerca del colpevole ma una opportunità di segnalare una debolezza del sistema sicurezza che, se non presa in tempo, verosimilmente potrebbe portare a conseguenze importanti.

 


E-19 L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 "Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale - Parte 1: Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”. 

F-3 L’azienda ha attuato interventi per la protezione dei propri dipendenti dal rischio rapine, consistenti in almeno due delle seguenti misure: 

a) installazione di barriere per impedire il contatto fisico con il lavoratore
b) installazione di sistemi di videosorveglianza e di sistemi di allarme con chiamata alle forze dell’ordine
c) miglioramento dell’illuminazione artificiale nella struttura e nelle aree annesse (parcheggi, vie di transito, ecc.) 


 




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