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Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022, la Legge Costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, con le modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell’ambiente.

Le modifiche sono vigenti dal 9 marzo 2022.

 

In grassetto le modifiche effettuate dal Parlamento:

 

ARTICOLO 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

 

ARTICOLO 41

L’iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.

 

Fonte: dottrinalavoro.it




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