Sicurezza sul lavoro - servizi di consulenza

News

Modificata la comunicazione di avvio dello smart-working

Con nota della dott.ssa Emilia Barbati

Nella Legge di conversione del decreto legge n. 73/2022 (cd. decreto Semplificazioni) è presente una modifica alla normativa sul Lavoro Agile.

In particolare, l’articolo 41-bis va a modificare il primo comma dell’articolo 23, della Legge 81/2017, in materia di comunicazione alla pubblica amministrazione dell’avvio del lavoro agile.

La norma prevede, con decorrenza 1° settembre 2022, che il datore di lavoro dovrà comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro i seguenti dati dei lavoratori con i quali è stato sottoscritto un accordo di smart-working:

  • il nominativo del lavoratore
  • la data di inizio delle prestazioni di lavoro in modalità agile
  • la data di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile

 

La nuova modalità comunicativa verrà individuata con decreto dallo stesso Ministero del lavoro.

I dati saranno resi disponibili all’INAIL con le modalità previste dal codice dell’amministrazione digitale.

In caso di mancata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.

 

Fonte: dottrinalavoro

 

Nota dott.ssa Barbati:

si tratta di smartworking non di tipo emergenziale, per intenderci quello relativo al covid per il quale non serviva uno specifico accordo, ma di quello previsto dal dlgs 81/17. E’ infatti necessario l’accordo tra azienda ed il lavoratore. La procedura però è stata semplificata. 

Non sarà più necessario inviare singolarmente ogni accordo sottoscritto, sarà possibile seguire una procedura più snella che consente alle direzioni HR di trasmettere solo i riferimenti dei lavoratori impegnati nella modalità agile, con i relativi periodi.

Il Ministero fa, altresì, chiarezza del termine entro il quale va effettuato l’adempimento comunicativo: “nella logica di favorire la semplificazione degli obblighi per i datori di lavoro, la relativa comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni” dalla stipula dell’accordo di lavoro agile. La mancata comunicazione prevede l’applicazione, da parte dell’Ispettorato del Lavoro, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato. Occorre ricordare, infine, che dal 1° settembre cessa anche la possibilità di attivare il lavoro agile senza un previo accordo individuale scritto tra le parti. ….”

Si ricorda che il Ministero ha emesso un comunicato  pubblicato sul proprio sito internet, fornisce alcuni chiarimenti in merito alle nuove modalità di comunicazione dell’attivazione dello smart-working a cui si rimanda per completezza di informazione.


 




Loading…