Il fatto che ha visto la pronuncia della Cassazione è relativo ad una società del settore petrolifero.
Tale società era stata condannata per associazione a delinquere finalizzata al traffico organizzato di rifiuti speciali e smaltimento illecito di rifiuti (in siti non autorizzati).
Con la sentenza in oggetto la Cassazione ha ribadito che l'Azienda può godere di una riduzione della sanzione
pecuniaria 231 solo se prova quanto previsto dall’art. 12 del decreto come casi di riduzione (nella nostra situazione, il 2° comma lettera b):
Dire “effettivamente attuato” significa non averlo solo redatto in forma cartacea ma “fatto proprio” cioè effettivamente implementato.
Ricorrendo per Cassazione, la Società infatti lamentava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 12 del Decreto, nonostante si fosse dotata di un idoneo Modello Organizzativo.
Non solo, la società aveva anche:
La Corte ha respinto il ricorso, affermando che: "sarebbe stato necessario che tale Modello fosse 'reso operativo', a tanto non bastando evidentemente la mera nomina dell'Organismo di Vigilanza, né le ulteriori iniziative descritte nel ricorso".
Dott.ssa Emilia Barbati, Consulente Legale Senior