Contenuti significativi:
A differenza del DLGS 81/08, nell’ambito ambientale non esiste nessuna normativa espressa che regoli l’istituto della delega di funzioni.
Come elaborare il documento:
Anche la Corte di Cassazione ha preso spunto dall’art. 16 del DLGS 81/08, ribadendo che i requisiti della stessa siano:
Considerazioni.
La giurisprudenza meno recente riteneva la delega in materia ambientale come valida ed idonea ad escludere la responsabilità del titolare ma solo per imprese di grandi dimensioni.
Questo principio nasceva dalla convinzione che per l’impresa di notevoli dimensioni fosse impossibile il controllo degli aspetti ambientali in capo al solo Legale Rappresentante.
Ora, invece, il concetto è stato esteso anche ad aziende di piccole-medie dimensioni.