Con il decreto 11 gennaio 2017 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio), il Ministero dell´Ambiente ha aggiornato i criteri ambientali minimi per l´affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in precedenza disciplinati dal DM 24 dicembre 2015.
Il documento riporta alcune indicazioni di carattere generale che consistono in richiami alla normativa di riferimento e in ulteriori indicazioni proposti alle stazioni appaltanti in relazione allespletamento della relativa gara dappalto e allesecuzione del contratto.Le indicazioni di carattere generale riguardano i suggerimenti finalizzati alla razionalizzazione degli acquisti per la categoria merceologica, la normativa ambientale ed eventualmente quelle a tutela dei diritti dei lavoratori ed ulteriori eventuali suggerimenti proposti alle stazioni appaltanti in relazione allespletamento della relativa gara dappalto, allesecuzione del contratto e/o alla gestione del prodotto o servizio oggetto dello stesso.
L´allegato II del DM 11 gennaio 2017 disciplina inoltre le verifiche che le stazioni appaltanti devono eseguire, in tema di sistemi di gestione ambientale, diritti umani e condizioni di lavoro. In riferimento ai primi (sistemi di gestione ambientale) è richiesta la registrazione EMAS, in corso di validità, oppure una certificazione secondo la norma ISO14001. Per le condizioni riguardanti i diritti umani è invece pretesa la conformità alla certificazione SA 8000:2014 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC.
Inoltre, il decreto prevede che «l'efficace attuazione di modelli organizzativi e gestionali adeguati a prevenire condotte irresponsabili contro la personalità individuale e condotte di intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro si può dimostrare anche attraverso la delibera, da parte dell´organo di controllo, di adozione dei modelli organizzativi e gestionali ai sensi del d.lgs. 231/01, assieme a: presenza della valutazione dei rischi in merito alle condotte di cui all´art. 25-quinquies del d.lgs. 231/01 e art. 603 bis del codice penale e legge 199/2016; nomina di un organismo di vigilanza, di cui all´art. 6 del d.lgs. 231/01; conservazione della sua relazione annuale, contenente paragrafi relativi ad audit e controlli in materia di prevenzione dei delitti contro la personalità individuale e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (o caporalato)».
L'onere probatorio potrà essere dimostrato con:- l'adozione del Modello;- risk assessment per i reati presupposto interessati, nello specifico quelli disciplinati dall'articolo 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001;- nomina dell´OdV;- la sua relazione annuale;- specifica attività di audit in tale ambito.Fonte: MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE