Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 30 marzo 2021, l’Ordinanza 30 marzo 2021, con ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il fine di contenere la diffusione del virus COVID-19, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 49, 50, 51 e 57, comma 2, del DPCM 2 marzo 2021, a tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C dell’Allegato 20, è fatto altresì obbligo di:
· - sottoporsi, a prescindere dall’esito del test di cui all’art. 51, comma 6, del DPCM 2 marzo 2021 alla sorveglianza sanitaria e a un periodo di cinque giorni di quarantena presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui ai commi da 1 a 5, del medesimo art. 51 del DPCM 2 marzo 2021, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio;
· - effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico al termine dei cinque giorni di quarantena.
A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021, le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi di cui all’art. 51, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021.
Allegato 20
Elenco C
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia, (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana,Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Fonte: Min. Salute