Pubblicato il 26 Giugno 2018
La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza del Ministero del Lavoro, con
interpello n. 4 del 25 giugno 2018, ha fornito, alla Provincia Autonoma di Trento, un parere in merito allapplicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.In particolare listante rappresenta che «
[
] Diversi Istituti scolastici promuovono la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati (quale il Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani curato dallAgenzia del lavoro della Provincia di Trento in base alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1945/15) sia attraverso lalternanza scuola lavoro prevista dalla Legge 107/15.
Si tratta di percorsi di formazione che vengono svolti (nel caso del Progetto Tirocini presso Maestri Artigiani e in alcuni casi di alternanza scuola lavoro), presso lavoratori autonomi (come, appunto, i Maestri Artigiani)[
] »
. Nello specifico il richiedente chiede di conoscere
se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile larticolo 21 del D.Lgs.81/08, individuando particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o se invece il Decreto vada applicato interamente, con conseguente e non indifferente aggravio di oneri a carico dellimprenditore e possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso. La
risposta del Ministero del Lavoro:La Commissione ritiene che, per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al
decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81
e successive modificazioni. Fonte: dottrinalavoro