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Min.Salute: Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri


Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, l’Ordinanza del 9 maggio 2022, con l’adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».

Le prescrizioni si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.

L’Ordinanza produce effetti dal 16 maggio e fino al 31 dicembre 2022.

 

Fonte: Min. Salute

 

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 9 maggio 2022

Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978)

(GU n.113 del 16-5-2022)

Solo parti salienti (si rimanda per completezza al testo)

 
    Le Linee guida contengono le misure di precauzione  e  seguono  e
attuano  le   prescrizioni   del   Legislatore   e   le   indicazioni
dell'Autorita' sanitaria, con specifica  attenzione  all'ambiente  di
lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di  lavoro,  ai
lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti  i  soggetti
che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la  sicurezza,
ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
provvede a integrare il Piano di sicurezza e di  coordinamento  e  la
relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee
guida. I committenti vigilano affinche' nei cantieri  siano  adottate
le predette misure di sicurezza anti-contagio. 
    In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure: 
      utilizzo da parte delle imprese di modalita'  di  lavoro  agile
per  i  lavoratori  i  portatori  di  particolari  patologie  per  le
attivita' di supporto al  cantiere  che  possono  essere  svolte  dal
proprio domicilio o in modalita' a distanza; 
      adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio; 
    I  datori  di  lavoro  adottano   il   presente   protocollo   di
regolamentazione all'interno del cantiere, applicando,  per  tutelare
la  salute  delle  persone  presenti  e   garantire   la   salubrita'
dell'ambiente  di  lavoro,  le   misure   di   precauzione   disposte
dall'autorita'  sanitaria  da  integrare  eventualmente   con   altre
equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e
le   caratteristiche   del   cantiere,   previa   consultazione   del
coordinatore per l'esecuzione  dei  lavori,  ove  nominato,  e  delle
rappresentanze sindacali. 
    INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE 
    Il datore di lavoro,  anche  con  l'ausilio  dell'Ente  Unificato
bilaterale Formazione -  Sicurezza  del  settore  delle  costruzioni,
informa tutti i lavoratori sulle  disposizioni  delle  Autorita',  in
particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: 
      rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita' e del  datore
di lavoro per l'accesso in cantiere  (in  particolare:  utilizzo  dei
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti); 
      informare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  datore  di
lavoro della  comparsa  di  qualsiasi  sintomo  influenzale  o  simil
influenzale. 
    L'impresa    affidataria,    in     collaborazione     con     il
Committente/Responsabile dei  lavori  e  con  il  Coordinatore  della
sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le  modalita'
di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere  (es.
tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.). 
    DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
    L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
e' di fondamentale importanza ed e' necessario l'uso delle mascherine
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente. 
    MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI 
    Per le necessarie attivita' di approntamento delle  attivita'  di
carico e scarico, il trasportatore dovra' far uso del dispositivo  di
protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze  di  fatto  si
possano verificare contatti stretti per  un  tempo  superiore  ai  15
minuti. 
    PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE 
    Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con  prodotti
igienizzanti  degli  spogliatoi  e  delle  aree   comuni,   limitando
l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini  della  igienizzazione
vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o
di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona  con  COVID-19  si
procede alla pulizia e  sanificazione  dei  locali,  alloggiamenti  e
mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il  frequente
lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica. 
    GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI) 
    L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e  gli  spogliatoi
deve essere organizzato, di concerto con il  Committente/Responsabile
dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine  di  evitare
assembramenti e con la previsione di una  ventilazione  adeguata  dei
locali. 
    GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE 
    Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi  febbre
con  temperatura  superiore  ai  37,5°   e   sintomi   di   infezione
respiratoria (come la tosse), lo deve  dichiarare  immediatamente  al
proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione che dovra'  procedere  al  suo  isolamento  in  base  alle
disposizioni dell'autorita' sanitaria. 
    SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST 
    Nell'integrare e proporre tutte  le  misure  di  regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con  il  datore  di
lavoro e le RLS/RLST, nonche' con  il  direttore  di  cantiere  e  il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato  ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
    Il medico competente -  nel  rispetto  della  privacy  -  segnala
situazioni di particolare fragilita' al datore di  lavoro,  il  quale
dispone  le  idonee  misure  di  tutela  del  lavoratore;  il  medico
competente applichera' le indicazioni delle Autorita' sanitarie.



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