Il Ministero della Salute ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2022, l’Ordinanza del 9 maggio 2022, con l’adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri».
Le prescrizioni si estendono ai datori di lavoro, ai lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti che operano nel medesimo cantiere.
L’Ordinanza produce effetti dal 16 maggio e fino al 31 dicembre 2022.
Fonte: Min. Salute
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 9 maggio 2022
Adozione delle «Linee guida per la prevenzione della diffusione del COVID-19 nei cantieri». (22A02978)
(GU n.113 del 16-5-2022)
Solo parti salienti (si rimanda per completezza al testo)
Le Linee guida contengono le misure di precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del Legislatore e le indicazioni
dell'Autorita' sanitaria, con specifica attenzione all'ambiente di
lavoro «cantiere». Tali misure si estendono ai datori di lavoro, ai
lavoratori, ai lavoratori autonomi, ai tecnici e a tutti i soggetti
che operano nel medesimo cantiere. Il coordinatore per la sicurezza,
ove nominato ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
provvede a integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con le misure contenute nelle presenti Linee
guida. I committenti vigilano affinche' nei cantieri siano adottate
le predette misure di sicurezza anti-contagio.
In particolare, si raccomanda l'adozione delle seguenti misure:
utilizzo da parte delle imprese di modalita' di lavoro agile
per i lavoratori i portatori di particolari patologie per le
attivita' di supporto al cantiere che possono essere svolte dal
proprio domicilio o in modalita' a distanza;
adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;
I datori di lavoro adottano il presente protocollo di
regolamentazione all'interno del cantiere, applicando, per tutelare
la salute delle persone presenti e garantire la salubrita'
dell'ambiente di lavoro, le misure di precauzione disposte
dall'autorita' sanitaria da integrare eventualmente con altre
equivalenti o piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e
le caratteristiche del cantiere, previa consultazione del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, e delle
rappresentanze sindacali.
INFORMAZIONE SUGLI OBBLIGHI NEL CANTIERE
Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato
bilaterale Formazione - Sicurezza del settore delle costruzioni,
informa tutti i lavoratori sulle disposizioni delle Autorita', in
particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
rispetto di tutte le disposizioni delle Autorita' e del datore
di lavoro per l'accesso in cantiere (in particolare: utilizzo dei
dispositivi di protezione individuale messi a disposizione durante le
lavorazioni e rispetto di comportamenti igienico-sanitari corretti);
informare tempestivamente e responsabilmente il datore di
lavoro della comparsa di qualsiasi sintomo influenzale o simil
influenzale.
L'impresa affidataria, in collaborazione con il
Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione ove presente, definisce le modalita'
di informazione per gli altri soggetti che accedono in cantiere (es.
tecnici, imprese subappaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione
e' di fondamentale importanza ed e' necessario l'uso delle mascherine
secondo quanto previsto dalla disciplina vigente.
MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
Per le necessarie attivita' di approntamento delle attivita' di
carico e scarico, il trasportatore dovra' far uso del dispositivo di
protezione individuale per tutta la durata delle operazioni, laddove,
per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto si
possano verificare contatti stretti per un tempo superiore ai 15
minuti.
PULIZIA E IGIENE NEL CANTIERE
Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera con prodotti
igienizzanti degli spogliatoi e delle aree comuni, limitando
l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della igienizzazione
vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o
di pilotaggio. Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 si
procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e
mezzi dalla stessa utilizzati. Le persone presenti in cantiere devono
adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il frequente
lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica.
GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi
deve essere organizzato, di concerto con il Committente/Responsabile
dei lavori e con i coordinatori della sicurezza, al fine di evitare
assembramenti e con la previsione di una ventilazione adeguata dei
locali.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre
con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione
respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente al
proprio datore di lavoro o al coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione che dovra' procedere al suo isolamento in base alle
disposizioni dell'autorita' sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione
legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di
lavoro e le RLS/RLST, nonche' con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il medico competente - nel rispetto della privacy - segnala
situazioni di particolare fragilita' al datore di lavoro, il quale
dispone le idonee misure di tutela del lavoratore; il medico
competente applichera' le indicazioni delle Autorita' sanitarie.