Il Ministero della Salute ha emanato la circolare prot. 0009498 del 4 febbraio 2022, con l’aggiornamento sulle misure di quarantena e autosorveglianza per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2.
Fatta salva la disposizione dell’autosorveglianza per coloro che:
per tutte le altre fattispecie, la quarantena per contatto stretto è pari a 5 giorni con test antigenico o molecolare negativo all’uscita.
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
Per i seguenti contatti:
si applica la misura di quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare eseguito alla scadenza di tale periodo. Se durante il periodo di quarantena si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2 è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico.
Inoltre è fatto obbligo indossare i dispositivi di protezione FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Per i contatti stretti asintomatici che:
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
fonte: dottrinalavoro.it