Il Ministero del Lavoro nella risposta all'interpello n. 1 del 1° febbraio fornisce chiarimenti in merito alla salute e sicurezza dei lavoratori in smart working su un quesito di Confcommercio.
Quesito:al fine di garantire adeguate condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro anche nei confronti di lavoratori videoterminalisti che operano in smart working e che si trovano, attualmente, a svolgere attività lavorativa presso il proprio domicilio o, comunque, in luoghi anche molto lontani dalla propria sede di lavoro, si richiede se sia possibile, per il datore di lavoro individuare, con una apposita nomina, medici competenti diversi e ulteriori rispetto a quelli già nominati per la sede di assegnazione originaria dei dipendenti, vicini al luogo ove gli stessi dipendenti ora continuano ad operare in regime di smart working.
La risposta:
I datori di lavoro possono nominare ulteriori medici competenti, oltre a quelli indicati per la sede aziendale, per consentire la sorveglianza sanitaria dei dipendenti che lavorano in smart working.
In questo modo sarà assegnato un medico più vicino ai lavoratori che svolgono l’attività lavorativa presso il proprio domicilio o comunque lontano dalla sede di lavoro, garantendo loro maggiore sicurezza.
Tutti i medici competenti nominati assumeranno gli obblighi e le responsabilità previste dalla legge ed uno dovrà avere funzioni di coordinamento.
Pertanto, il datore di lavoro è tenuto a consegnare al lavoratore e al RLS un’informativa scritta, nella quale sono individuati:
- i rischi generali
- quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro