Con sentenza n. 25537 del 10 giugno 2019, la Corte di Cassazione penale ha affermato che dopo le modifiche introdotte con il decreto legislativo n. 8/2016 “il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali si configura come una fattispecie criminosa nel cui ambito, superato il limite di legge, le ulteriori omissioni consumate nel corso del medesimo anno si atteggiano a momenti esecutivi di un reato unitario a consumazione prolungata, la cui definitiva cessazione coincide con la scadenza del termine previsto per il versamento dell’ultima mensilità, ovvero con la data del 16 gennaio dell’anno successivo.
Dunque, è superata la configurazione del reato quale reato omissivo che si consuma alle singole scadenze di versamento, essendo, ora, reato unico che si consuma al superamento della soglia di euro 10.000“.
Fonte: DOTTRINALAVORO