Deve essere posseduta dall'impresa partecipante e non dalla controllata.
La tutela dell'ambiente può far vincere una gara pubblica all'impresa produttrice che abbia una certificazione Iso 14001 (standard di gestione ambientale). Lo sottolinea il Consiglio di Stato, nella sentenza 11 marzo 2019 n. 1635, relativa a una fornitura di arredi ospedalieri all'azienda regionale centrale acquisti della Lombardia.
Nel caso specifico, il bando di gara prevedeva un punteggio ad hoc per prodotti che presentassero un «minore impatto sulla salute e sull'ambiente» (articolo 95 comma 13 del Testo unico appalti 50/2016) e un’impresa aveva offerto beni (letti ospedalieri) prodotti con basso impatto ambientale da una propria società controllata.
La certificazione ambientale IS0 14.001, utile per ottenere tale punteggio, era tuttavia posseduta solo dall'impresa controllata, produttrice dei beni, e non dall'impresa controllante, l’unica che aveva partecipato alla gara offrendo i beni prodotti dalla società controllata.
Secondo i giudici amministrativi, il punteggio premiale spetta alla specifica impresa che fabbrichi i prodotti con certificazione ambientale Iso 14001 (ad esempio, con processi privi di esalazioni nocive o vernici tossiche), senza che ne possa beneficiare l'impresa che commercializzi, come società controllante, i prodotti della società controllata.
La stessa sentenza precisa che può spettare un punteggio supplementare sia a chi rispetta i criteri ambientali minimi (Cam) nel processo di produzione sia alle imprese che risultino complessivamente rispettose dell'ambiente.
Quindi, si può ottenere un punteggio supplementare anche per le caratteristiche organizzative dell'impresa, se questa risulti organizzata in modo tale da avere il minor impatto possibile sulla salute (nel complessivo processo di produzione, comprendente anche l'organizzazione dell'impresa).
In conseguenza, possono essere premiati con punteggi ulteriori sia le imprese che abbiano un basso impatto sulla salute e sull'ambiente nel fabbricare un singolo prodotto, sia le imprese che adottino processi aziendali sostenibili, nella produzione e distribuzione dei prodotti offerti in gara.
È vero che il diritto dell’Unione europea impone di selezionare «la migliore offerta, e non il miglior offerente» (Consiglio di Stato 5808 / 2008) ma ciò non esclude che possano essere valutate, oltre alle caratteristiche del singolo prodotto, anche le qualità soggettive del concorrente, se direttamente riguardanti l'oggetto del contratto.
Ciò significa che si può premiare sia il processo fisico di produzione,sia il processo aziendale adottato dai singoli concorrenti, se risulta certificata una particolare attenzione all'impatto ed alla sostenibilità ambientale nella produzione e distribuzione del prodotto stesso.
Fonte: il sole24ore - Guglielmo Saporito