D. LGS 231/01

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Via libera della Camera all'ingresso di tutti i reati tributari nel D.Lgs. 231/2001.

Nei giorni scorsi si è concluso l'esame del Ddl di conversione del DL fiscale (n. 124/2019), da parte della Commissione Permanente (Finanze) della Camera dei Deputati durante il quale sono stati approvati diversi correttivi in ordine ai reati penali tributari. In particolare, sono state "alleggerite" le sanzioni che il decreto-legge riservava alle persone fisiche ed inasprito, invece, il trattamento previsto per le persone giuridiche ampliando il catalogo dei reati tributari presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, ex D.Lgs. 231/2001.

L’emendamento della Commissione Permanente, all’art. 39, prevede l’inserimento dell’art. 24-quinquiesdecies nel D,lgs. 231/2001, rubricato "Reati tributari” nel quale saranno inseriti, oltre a reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/200), emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10) e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11).

Pertanto, in caso di commissione di un illecito tributario, nell'interesse o a vantaggio dell'Azienda, quest'ultima potrà essere punita: 

- con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 2, comma 1 del D. Lgs. n 74/2000, di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti ex articolo 8, comma 1 del medesimo D. Lgs. n 74; con la sanzione pecuniaria fino a 400 quote, per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 2-bis del D. Lgs. n 74/2000, con la sanzione fino a 500 quote per i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante artifici, ex art. 3; con la sanzione pari a 400 quote in caso di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 8, comma 2-bis del D. Lgs. n 74/2000, di occultamento o distruzione di documenti contabili disciplinato dall'art. 10 e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto art. 11

A quanto esposto si aggiunge, altresì, la previsione che qualora, a seguito della commissione dei reati precedentemente elencati, l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria viene aumentata di un terzo.

Per tali reati si applicano, inoltre, anche le sanzioni interdittive tra le quali:

- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;

- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In conclusione, si segnala la previsione secondo la quale l'estinzione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di documenti per operazioni inesistenti può avvenire mediante l’integrale pagamento del debito tributario, purché tale ravvedimento intervenga prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di una indagine a suo carico.

 

Testo redatto dall'avvocato Mariacarmela Lospinuso, consulente legale ERSG.




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