Il 4 ottobre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il Decreto, che riguarda la gestione del Servizio di prevenzione e protezione antincendio, entrerà in vigore il 4 settembre 2022, a una anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e si applicherà a luoghi di lavoro, cantieri temporanei e mobili e attività a rischio di incidente rilevante. È composto da 8 articoli e 5 allegati, che sviluppano i seguenti contenuti: identificazione del campo di applicazione (art.1), descrizione della gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza (art. 2), regole per la informazione e formazione dei lavoratori (art.3), designazione degli addetti antincendio (art. 4), formazione e aggiornamento (art. 5), requisiti dei docenti (art. 6), regole per la validità dei corsi già effettuati e il primo nuovo aggiornamento degli addetti antincendio (art. 7).
Gli allegati contengono:
§ Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO
§ Allegato II GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN EMERGENZA.
§ Allegato III CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO PER ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO
§ Allegato IV IDONEITÀ TECNICA DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDI
§ Allegato V CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI DEI CORSI ANTINCENDIO
Le novità per la formazione degli Addetti al servizio antincendio: il comma 5 dell’art. 5 stabilisce nel dettaglio che gli addetti al servizio antincendio frequentino specifici corsi di aggiornamento con cadenza almeno quinquennale.
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 2 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 5 ore
Corso per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 8 ore
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È stata pubblicata dal Comitato Elettrotecnico Italiano la quinta edizione della Norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”. Le novità per la formazione degli Addetti ai Lavori Elettrici: introduzione della cadenza quinquennale dell’aggiornamento della formazione.
La nuova edizione del 2021 sostituisce la precedente, in vigore dal 2014.
La norma CEI 11-27 nella sua edizione 2021 prevede che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni. La norma precisa così un obbligo che in via generale già era precedentemente previsto dal D. Lgs. 81/08, dando indicazioni allineate alle periodicità dell’aggiornamento della Formazione sulla Sicurezza previsto per i lavoratori dall’Accordo Stato Regioni del 21/12/11.