E’ stato recentemente pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26.03.2019 il D. Lgs. n. 23 del 21.02.2019, riportante “Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE”.
Tale norma all’art. 2, reca sostanziali modifiche alla L. n. 1083 del 06.12.1971, sulla sicurezza dell’uso del gas.
Il testo della L. 1083/1971, fra l’altro, richiamava e richiama, all’art. 3, l’obbligo di installare impianti alimentati a gas in conformità alla regola d’arte: “I materiali, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, … realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza. Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno. Ai medesimi fini di cui al primo comma si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica anche i materiali, le installazioni e gli impianti realizzati in conformità alle specifiche tecniche di una organizzazione di normazione europea o di un organismo di normazione di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea o degli Stati che sono parti contraenti degli accordi sullo spazio economico europeo.”
Un aspetto sostanziale riguarda la modifica, fra l’altro, dell’art. 5 della L. 1083/1971, inerente le sanzioni per il mancato rispetto delle prescrizioni della norma che prima sanzionava i trasgressori con “l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni”. In base al nuovo disposto di legge, installare un impianto a gas di tipo domestico o similare non in stretta conformità alla regola dell’arte non è più un reato penale ma costituisce violazione amministrativa punita con la sanzione pecuniaria da 10.000 a 45.000 euro.
Le violazioni della L. 1083/1971, come recentemente modificata, dovranno portarsi all’attenzione delle Camere di Commercio competenti.
Premesso che nei luoghi di lavoro un impianto fuori norma potrebbe essere contestato dall’autorità competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, anche ai sensi dell’art. 24, in base al quale “Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti”, rimane sempre possibile, nei casi d’impianti non realizzati a regola d’arte e suscettibili di mettere in pericolo l’incolumità pubblica, ordinare da parte di agenti e ufficiali di P.G. operanti la sospensione della fornitura all’azienda distributrice del gas.
La circostanza suddetta è però inerente alla mera non conformità di un impianto alle norme tecniche allo stesso applicabili. Diversa potrebbe essere la situazione in cui un impianto mal realizzato porti ad un incidente, quale una esplosione, un incendio, a lesioni o omicidio colposo.
In tali casi l’Autorità Giudiziaria competente sarà chiamata a intervenire, in funzione del reato riscontrato, provvedendo al sequestro dell’impianto tramite gli organi di polizia giudiziaria competenti appositamente delegati. In tali casi potrebbero ipotizzarsi, in funzione dei casi specifici, i reati d’incendio, lesioni colpose, omicidio colposo, ma anche truffa, falso ideologico, frode in commercio, getto pericoloso di cose, ecc.
Già nel 2009, e successivamente nel 2015, la Procura di Milano emanava direttive “in tema di tutela della pubblica incolumità: accertamento dei reati connessi all’utilizzo del gas combustibile per uso domestico e similare”, sottolineando che “L’elevato numero dei casi di intossicazione da monossido di carbonio e degli incidenti domestici derivanti dall’uso di gas combustibile, distribuito attraverso reti o bombole …. impone la necessità di … assicurare una risposta efficace a fenomeni spesso aventi tragiche conseguenze e frequentemente evitabili mediante l’adozione di elementari regole di prudenza”.
In considerazione della reale frequenza di accadimento degli incidenti legati all’uso del gas, anche e soprattutto di tipo domestico, si auspica che tale modifica normativa non comporti una diminuzione dell’attenzione in merito ad una problematica che interessa la sicurezza di tutti e che gli uffici preposti si strutturino al più presto per fronteggiare i carichi di lavoro conseguenti.
Mario Abate, Dirigente vicario - Comando VVF Milano
Fonte: puntosicuro