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Lavoro notturno. Chiarimenti INL.

L’ Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito [1] alcuni chiarimenti in merito alla corretta modalità di individuazione dell’arco temporale di riferimento per calcolare il limite [2] delle "otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite" [3].

Si evidenzia che:

·         l'Ispettorato, sulla base dell’orientamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali interessato sul punto, ritiene che in assenza di una definizione normativa o contrattuale, la “settimana lavorativa” può essere astrattamente individuata su sei giorni lavorativi e, in caso di prestazione lavorativa articolata su cinque giorni, il sesto giorno è da considerarsi giornata di lavoro a zero ore.  Precisa, inoltre, che "Tale soluzione prescinde da una valutazione caso per caso legata al singolo orario di lavoro del dipendente e consente un’applicazione più uniforme della disciplina in materia di lavoro notturno, tenendo in debito conto il fatto che il lavoratore abitualmente impiegato su 5 giorni a settimana avrebbe comunque due giorni  per il recupero delle proprie energie psicofisiche.”

·         

·         La sanzione [4] per aver adibito al lavoro notturno dipendenti oltre il limite delle 8 ore in media nelle 24 ore – ovvero oltre il diverso limite stabilito dalla contrattazione collettiva – va da 51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore impiegato al lavoro notturno oltre i limiti previsti.

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Note:
[1] Ispettorato Nazionale del Lavoro - Nota prot. n. 1438 del 14 febbraio 2019.
[2] "...una media fra ore lavorate e non lavorate pari ad 1/3 (8/24) che, in mancanza di una esplicita previsione normativa, può essere applicato su di un periodo di riferimento pari alla settimana lavorativa..." - Ministero del lavoro cir. n. 8 /2005.
[3] Art. 13 del Decreto Legislativo n. 66/2003.
[4] Art. 18 bis, c. 7 del Decreto Legislativo n. 66/2003.




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