D. LGS 231/01

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La sicurezza nei palchi per spettacoli.

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail ha prodotto una ricerca che ha avuto lo scopo di “individuare e fornire informazioni provenienti dal contesto nazionale ed internazionale, utili agli operatori di settore pubblici e privati”.Nel documento correlato alla ricerca, dal titolo “Palchi per spettacoli ed eventi similari. Leggi, norme e guide. Stato dell’arte in Italia, Inghilterra e USA”, si fa il punto su leggi, norme e guide prendendo in considerazione una sola tipologia di OT, il palco “che è costituito da una pedana, dalle strutture verticali e dalla struttura di copertura”.Se nella legislazione italiana “non è presente una definizione per OT”, nel documento “si propone la seguente definizione: si intende per opera temporanea (OT) impiegata per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, un’opera di ingegneria civile che è progettata per essere montata e smontata diverse volte, caratterizzata dalla temporaneità, in quanto deve essere rimossa dopo il raggiungimento degli scopi per i quali è stata concepita e comunque entro i periodi previsti dal progettista e che può essere successivamente riutilizzata dopo adeguati controlli”.Il documento si sofferma poi sul contesto italiano e ricorda i vari documenti di riferimento per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche.Innanzitutto il decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (il cosiddetto ‘Decreto del fare’) - coordinato con la legge di conversione n. 98 dell’8 agosto 2013 - stabilisce che gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e le manifestazioni fieristiche’ siano inseriti nel campo di applicazione del titolo IV ‘Cantieri temporanei o mobili’ del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.Si ricorda poi che il già citato ‘ Decreto palchi e fiere’, del 22 luglio 2014, “prende in considerazione sia gli ‘spettacoli musicali, cinematografici e teatrali’ che le ‘manifestazioni fieristiche’”. Mentre la circolare n. 35 del 24 dicembre 2014 pubblicata dal Ministero del lavoro, su conforme parere dello stesso gruppo di lavoro, “contiene le ‘Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’”.Tuttavia a quanto programmato mancano “gli ‘Indirizzi operativi tecnico-organizzativi per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del decreto interministeriale 22 luglio 2014’ sui quali il gruppo di lavoro sta lavorando”. Questi tre documenti (il decreto e la circolare sono allegati alla pubblicazione) hanno l’obiettivo di “colmare lacune ed incertezze riguardanti le attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee e le attrezzature da impiegare nella produzione e nella realizzazione di spettacoli ed eventi simili, con particolare riguardo alla progettazione, al montaggio e allo smontaggio, all’allestimento delle stesse in sicurezza che tenessero conto delle particolari esigenze del contesto operativo”. Fonte: puntosicuro



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