D. LGS 231/01

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La qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria del personale dell’Arpa.

Le funzioni di vigilanza svolte dai tecnici delle agenzie regionali vanno ricondotte nell’alveo dell’art. 55 c.p.p. e a loro spetta la qualifica di polizia giudiziaria.E’ stata chiamata la Corte di Cassazione in questa sentenza, a seguito di un ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica, ad esprimersi sul possesso o meno della qualifica di polizia giudiziaria del personale dell’Agenzia regionale per l’ambiente che il Tribunale non ha riconosciuto annullando i provvedimenti dallo stesso adottati e dichiarando il non luogo a procedere nei confronti di un imputato chiamato a rispondere di un reato in materia di rifiuti sulla base degli accertamenti compiuti e degli atti di indagine compilati dal personale stesso ritenuti dal Giudice di merito “radicalmente inutilizzabili” ai fini del procedimento.La Corte suprema ha invece affermato e documentato che, poiché la tutela dell'ambiente è materia presidiata dalla legge penale, le funzioni di vigilanza e controllo che la normativa statale e anche quella regionale riconosce ai tecnici delle Agenzie Regionali non possono non essere ricondotte nell'alveo della previsione di cui all'art. 55 c.p.p. e, con riferimento alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, alla generale previsione di cui al terzo comma del successivo art. 57 c.p.p. per cui agli stessi spetta la qualifica di polizia giudiziaria.Fonte: puntosicuro



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