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La nozione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice

Con sentenza del 26 giugno 2019, n. 27944 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di G.R. (committente) e lo condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili. Nel caso di specie, al committente era stato contestato non soltanto il mancato adeguamento del silos, sprovvisto di sistemi di svuotamento automatici, ma anche e soprattutto di aver omesso di coordinarsi con l'azienda appaltatrice e di non aver redatto il DUVRI tenuto conto del rischio interferenziale comunque sussistente in relazione alla struttura in questione.

La nozione di interferenza tra impresa appaltante e impresa appaltatrice non può ridursi, ai fini dell'individuazione di responsabilità colpose, al riferimento alle sole circostanze che riguardino "contatti rischiosi" tra il personale delle diverse imprese, ma deve necessariamente ricomprendere anche tutte quelle attività preventive poste in essere nella fase antecedente ai contatti rischiosi. Gli obblighi di sicurezza devono, infatti, essere adempiuti anche nella fase prodromica all'esecuzione dei lavori, allorché il dovere di coordinamento obbliga il responsabile ad esigere l'allestimento delle protezioni (Sez. 3, n. 12228 del 25/02/2015, Cicuto). In sostanza, il personale della ditta appaltatrice, ancorché operi autonomamente nell'ambito del luogo di lavoro dell'appaltante, deve essere, a cura di quest'ultimo, posto in condizioni di conoscere preventivamente i rischi cui può andare incontro in quel luogo di lavoro. Gli obblighi di informazione di cui all'art. 26 d.lgs. n. 81 del 2008 si estendono, infatti, alla dettagliata e compiuta analisi dei rischi specifici inerenti alle lavorazioni conferite in appalto ossia a tutte quelle situazioni e insidie che, dipendendo proprio dal luogo di lavoro e dalla natura dei materiali esistenti e delle mansioni da svolgere, devono essere poste a conoscenza dell'appaltatore, affinché questi possa regolarsi di conseguenza (Sez. 4, n. 36024 del 03/06/2015, Del Papa). Dunque, a norma dell'art. 26, comma 2, l'appaltatore e il subappaltatore sono tenuti a richiedere al committente il documento di valutazione dei rischi interferenziali e, qualora ricevano risposta negativa, a sopperire personalmente all'individuazione del rischio, collaborando con il committente (Sez. 4, n. 44792 del 17/06/2015, Mancini; Sez. 4, n. 5420 del 15/12/2011 - dep. 2012, Intrevado).
Da questo punto di vista la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che il G.R. non avesse ottemperato all'obbligo di redigere il documento (DUVRI) di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 (nel testo in vigore dal 22 agosto 2007) in relazione al rischio connesso all'esecuzione dell'attività appaltata su attrezzatura (il silos) presente nel luogo di lavoro, avendo plausibilmente ritenuto sussistente un rischio da interferenza tra l'attività di scarico del silos e l'attività produttiva della ditta committente.
I giudici di merito hanno evidenziato che fra la ditta committente e l'appaltatore non vi era stato nessun reale coordinamento in relazione alle modalità più sicure da seguire per lo scarico del silos, essendo stato rimesso inadeguatamente all'iniziativa dell'impiegata amministrativa di Stilsedia di indicare le novità apportate al silos e alla diligenza degli operai de "Il Truciolo" di adeguare le modalità di scarico, senza alcuna valutazione dei rischi ed una precisa direttiva sulle modalità esecutive da osservare e sulle cautele da tenere in caso di difficoltà nell'esecuzione dello scarico.

la sentenza di merito ha tratto plausibili considerazioni sia in ordine alla sussistenza di profili colposi a carico del G.R., sia in ordine alla configurabilità del nesso causale fra le omissioni addebitate e l'evento, avuto riguardo alla concreta verificazione del rischio che la normativa cautelare violata intendeva neutralizzare, secondo una ponderata valutazione di merito, priva di errori di diritto, come tale insindacabile in cassazione.

 

Fonte: Cassazione penale




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