LA MANUTENZIONE E PARTE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO: CASSAZIONE
Con la sentenza del 31 gennaio 2014 n. 4961, la Quarta Sezione Penale della Cassazione pone il principio di diritto secondo cui tra le misure che la valutazione dei rischi deve prevedere rientra anche lattività di manutenzione necessaria a preservare nel tempo lidoneità e lefficienza delle misure di prevenzione individuate. La Corte ha infatti ricordato chelobbligo datoriale di valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, co. 1 d.lgs. n. 81/2008) non può che ricomprendere anche il rischio derivante dallutilizzo e dalla vetustà delle cose.E che lutilizzo degli apparecchi, dei macchinari, degli impianti, dei luoghi di lavoro, delle attrezzature di lavoro, dei DPI determini un progressivo scadimento degli originari livelli di sicurezza è non solo evenienza di comune conoscenza ma è evento specificamente preso in considerazione dal legislatore prevenzionistico. Fonte: puntosicuro